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Illegittimo non pagare le ferie per i periodi di sospensione delle attività didattiche

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Anief ricorda che l’art. 54 della Legge di Stabilità n. 228/12 contraddice la direttiva europea sulla materia n. 88/2003. Ma anche diverse norme della giurisprudenza nazionale, l’articolo 36 della Costituzione e molte sentenze già emesse nelle aule dei tribunali del lavoro. In attesa di una modifica legislativa riparatoria, per i supplenti “brevi” o con contratti fino al 30 giugno non rimane che fare ricorso.

Un docente o Ata precario con contratto “breve”, fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno 2014, ha pieno diritto a vedersi corrisposti tutti i giorni di ferie non godute. Anief torna a ribadire che questa sua prerogativa contrattuale non può essere negata. La direttiva europea n. 88/2003 indica, infatti, che nel conteggio dei giorni da monetizzare vanno indicati tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche. Quindi pure le vacanze di Natale e di Pasqua, come gli stop delle lezioni decisi dalle regioni o degli stessi istituti sulla base di esigenze particolari. Oppure la chiusura delle scuole perché diventate seggi elettorali o ospitanti pubblici concorsi. Come, ovviamente, i periodi di malattia che “cadono” nei giorni di sospensione dell’attività didattica.

Collocare in ferie d’ufficio durante tali periodi i docenti e Ata precari, al termine del loro rapporto di lavoro, come ci risulta stiano facendo una parte dei dirigenti scolastici, significa voler infierire contro i lavoratori più indifesi. L‘articolo 54 della Legge di Stabilità n. 228/12, approvato dal Governo Monti, non è applicabile. Oltre che rispetto alle indicazioni UE, è in palese contraddizione con i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione.

Lo stesso articolo della spending review che introduce il divieto di monetizzazione delle ferie dei precari presenta forti dubbi di costituzionalità: secondo Anief è in evidente contrasto con un articolo n. 36 della “madre” delle nostre leggi. Ma anche con diverse parti della giurisprudenza nazionale. Ad iniziare dall’art. 2109 del Codice Civile, il quale dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione il più possibile continuativa, al fine di soddisfare la finalità specifica “del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica”. Il concetto è stato ribadito più volte, su casi simili, anche dai giudici: secondo i quali non si può ridurre il monte ore delle ferie dei lavoratori sottraendo dal computo il numero di giorni che il dipendente ha passato nello stato di malattia.

“Le indicazioni di una precisa direttiva comunitaria e le norme nazionali in materia – sostiene Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir – parlano chiaro: fino a prova contraria non si può cancellare il diritto a quantificare i giorni di ferie da assegnare di ogni lavoratore sull’intero periodo lavorativo svolto. Quindi anche i giorni di sospensione delle lezioni vanno conteggiati, perché il dipendente rimane in servizio. In attesa che venga adottata una modifica legislativa in Parlamento, non rimane che rivolgersi al giudice del lavoro”.

 

Pertanto, Anief invita tutta i precari cui l’amministrazione nega il pagamento per intero delle ferie non fruite ad impugnare la posizione dell’amministrazione scrivendo a [email protected].