Con l’entrata in vigore del decreto legge 45 del 7 aprile 2025, la procedura per le immissioni in ruolo ha disposto che i docenti, di tutti gli ordini e gradi di scuola, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato, hanno l’obbligo di accettare l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciare alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
In merito all’accettazione della nomina, i docenti interessati, dovranno espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto.
Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
La normativa in vigore, prevede altresì che l’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.
La mancata accettazione della sede scolastica entro i 5 giorni previsti dalla normativa o entro il primo settembre in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.