Home Sicurezza ed edilizia scolastica In caso di incidente a scuola, chi risarcisce?

In caso di incidente a scuola, chi risarcisce?

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Se, assente l’insegnante, un ragazzo cade a risarcire deve essere  il ministero dell’Istruzione. Ma… deve essere presente almeno il bidello

 

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza, ricordando che in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, esiste una presunzione di responsabilità da parte di questiche scatta automaticamente e a prescindere dalla loro colpa, per tutto il tempo in cui il bambino viene consegnato all’istituto scolastico da parte del genitore.

Lo scrive Laleggepertutti.it, tuttavia precisa pure che l’insegnante che voglia evitare il giudizio di responsabilità (nel qual caso, alcun risarcimento verrebbe riconosciuto ai genitori dell’alunno) deve dimostrare due elementi:

– di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi della del danno

–   che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il danno si è comunque verificato e ciò a causa della sua repentinità e imprevedibilità che ha impedito un tempestivo ed efficace intervento da parte dell’insegnante o del personale scolastico.

La sentenza nasce da un incidente occorso a un bimbo delle scuole elementari, caduto perché una sua compagna di classe gli avrebbe sfilato la sedia sulla quale si stava sedendo.

In primo e secondo grado i genitori del bambino perdevano la causa perché, a detta dei giudici, affinché l’insegnante possa essere chiamato a rispondere, è necessaria la prevedibilità dell’evento.

Di diverso avviso è la Cassazione che ha spiegato che la responsabilità della scuola scatta perché l’insegnante, prima di assentarsi, ha l’obbligo di affidare la custodia della classe a bidelli o ad altri soggetti in sua sostituzione. Egli insomma deve approntare tute le preventive cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo e di esse deve accertarsi concretamente, senza potersene lavare le mani.

La sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 settembre – 13 novembre 2015, n. 23202