Poco meno di mezzo secolo fa, nell’agosto del 1977, entrava in vigore nella scuola di base la legge 517 le cui disposizioni segnarono una svolta importante il nostro sistema scolastico.
Una delle norme principali riguardava la “scheda di valutazione” introdotta per tutta la scuola dell’obbligo in sostituzione della “vecchia” pagella con i voti numerici.
Nelle scuole elementari, però, la “novità” veniva praticata già da anni, soprattutto in quelle in cui, a partire dal 1971, si era diffuso il tempo pieno.
Accadeva la stessa cosa anche per la norma che consentiva, sempre nelle elementari, di sostituire il libro di testo con “materiale alternativo” per istituire biblioteche di classe da utilizzare per attività di ricerca e di lettura da svolgersi in gruppo o collettivamente.
Già negli anni precedenti, infatti, era invalsa in molte scuole a tempo pieno la pratica di accordarsi con i librai per ottenere materiale diverso rispetto al libro di testo “ministeriale”.
L’esperienza della “Biblioteca di Lavoro” di Mario Lodi aveva certamente dato un impulso importante a tali pratiche che vengono “legalizzate” con l’approvazione della legge.
A puro titolo di cronaca va ricordato che con la legge 517 vengono anche eliminati gli esami di riparazione sia per le elementari sia per le medie e si fissa al 10 settembre la data di inizio dell’anno scolastico (in precedenza la data era quel del 1° ottobre); inoltre viene eliminato anche l’esame che gli alunni sostenevano al termine della seconda elementare.
Ma la norma più dirompente di tutte fu sicuramente quella relativa alla integrazione degli alunni con handicap.
L’articolo 2 della legge prevedeva infatti’attuazione di “forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati”.
Una disposizione analoga per la scuola media era contenuta nell’articolo 6.
In entrambi i casi si parlava di classi con non più di 20 alunni in presenza di alunni con handicap.
La legge sopprimeva anche le cosiddette classi speciali e differenziali che erano destinate ad accogliere alunni con “minorazione fisica o psichica”, come recitavano le norme precedenti.
E, soprattutto, si stabiliva che per le attività di integrazione dovevano essere assegnati alla classe insegnanti specializzati.
Va ancora detto che, in materia di handicap, la legge non interveniva né sulla scuola dell’infanzia né sulle superiori: gli insegnanti di sostegno per l’infanzia vennero infatti istituiti con la legge 270 del 1982, mentre il pieno diritto dei disabili di frequentare la scuola superiore viene sancito da una sentenza della Corte Costituzionale del 1987.
In realtà già nel 1975 vennero stabiliti principi importanti in materia di integrazione e inclusione grazie anche al cosiddetto “Documento Falcucci” che l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Franco Maria Malfatti aveva commissionato alla senatrice DC Franca Falcucci, vicepresidente della Commissione Cultura del Senato, per una prima ricognizione sulle condizioni di fattibilità dell’integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni.
Nel documento si parlava esplicitamente della necessità di inserire i bambini handicappati nelle classi comuni , e questo principio veniv esteso anche alla scuola dell’infanzia.
“I bambini con particolari difficoltà – si legge nel documento Falcucci – devono avere un diritto di priorità nell’iscrizione, in considerazione della funzione essenziale che la scuola materna può svolgere in favore del loro sviluppo. Essi non possono essere esclusi dalla frequenza di detta scuola al burocratico compimento del sesto anno di età, dovendosi valutare l’opportunità o meno di un’ulteriore permanenza nella scuola materna per un periodo non superiore ad 1 o 2 anni”.
E si parlava anche di sezioni con un numero di bambini compreso tra i 15 e i 20.
A distanza di mezzo secolo, il documento Falcucci e la legge 517 rappresentano ancora un punto di riferimento culturale e pedagogico di grande rilievo.