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Influenza A(H1N1), direttiva delle Gelmini

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In data 5 maggio è stata emanata dal ministro Mariastella Gelmini la direttiva n. 45 con la quale, in esecuzione dell’ordinanza del 4 maggio scorso del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante misure contro il rischio di diffusione del virus influenzale H1N1, si fa obbligo ai capi d’istituto di non ammettere a scuola gli studenti per i quali siano state adottate le predette misure cautelari.
Tutti gli studenti che facciano ritorno da viaggi in zone dove il virus sia diffuso o a rischio di diffusione o che siano stati a stretto contatto con casi confermati di influenza H1N1 saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria presso il proprio domicilio da parte delle autorità sanitarie regionali per un periodo di sette giorni, anche qualora non presentino alcun sintomo di influenza.
Gli studenti saranno riammessi nelle scuole di appartenenza solo dopo il periodo di sorveglianza sanitaria e dopo essere stati sottoposti alle misure previste. Il periodo di assenza non viene computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Le misure profilattiche contro l’influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1) si applicano per i medesimi motivi cautelari al personale scolastico che rientra in Italia proveniente dal Messico. Il periodo di assenza è valido a tutti gli effetti come servizio.