Home Archivio storico 1998-2013 Esami di Stato L’esame di stato lo inizia la commissione

L’esame di stato lo inizia la commissione

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In applicazione dell’O. M. 13/2013 sugli Esami di Stato, il 17 giugno 2013 alle ore 8,30 avviene l’insediamento plenario della commissione. Il Presidente (o, in sua assenza, il componente più anziano di età) comunica i nominativi degli assenti al CSA (se l’assenza riguarda il presidente o i commissari esterni) oppure al D.S., se l’assenza riguarda un commissario interno; quindi ricorda i principi e le norme relative agli esami di Stato e, sentiti i componenti delle classi della configurazione, individua gli aspetti organizzativi delle attività dell’esame, le date di svolgimento degli scrutini finali e la pubblicazione dei risultati. Il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, viene definito dopo opportuni accordi operativi con i presidenti di altre commissioni, di cui eventualmente facciano parte i commissari interni.
Tutti i componenti la Commissione dichiarano per iscritto: di avere o di non avere istruito privatamente i candidati della propria commissione; di avere o di non avere vincoli di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero rapporto di coniugio, con i candidati.
A questo punto si procede per riunioni preliminari separate. Vengono esamitati e controllati tutti i documenti e gli atti relativi alla classe, il documento cosiddetto del 15 maggio, la scheda personale relativa ad ogni candidato. Vengono disposti i turni di vigilanza da effettuare durante le prove scritte. In questa o in un’altra successiva riunione vengono stabiliti i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, di conduzione e valutazione del colloquio, per l’attribuzione del punteggio integrativo (fino ad un massimo di 5 punti) , per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 70 punti . Vengono anche stabili i criteri per l’attribuzione della lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione e all’unanimità.
Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 4.5.1925, n.653, l’adozione dei relativi provvedimenti (esame con riserva); a fronte di irregolarità sanabili da parte dell’istituto sede d’esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe; se ci sono irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
Sempre durante la riunione preliminare o in una successiva riunione plenaria appositamente convocata, le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione. Si stabilisce l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e l’ordine di precedenza, in ciascuna commissione tra candidati esterni ed interni, nonché il momento del sorteggio (in presenza dei candidati) della lettera alfabetica per l’inizio dei colloqui.
Il 18 giugno potrà essere svolta una eventuale prosecuzione della riunione preliminare