Home Attualità La Cassazione conferma: i precari hanno diritto al pagamento delle ferie estive

La Cassazione conferma: i precari hanno diritto al pagamento delle ferie estive

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Un’ulteriore conferma dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 11968/2025 del 7 maggio 2025) su quella che sta ormai diventando la vertenza dell’anno.

Mancano pochi mesi alle ferie estive, ma i docenti precari con contratto al 30 giugno (e spesso anche quelli con contratto fino al termine delle lezioni) da anni non si vedono liquidare le ferie e devono ricorrere all’indennità di disoccupazione (cd. NASpI).

Il diritto “irrinunciabile” alle ferie

L’art. 36, comma 3 della Costituzione afferma che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Eppure, per i docenti precari del comparto scuola sembra che tale precetto non venga più coniugato da anni.

Un diabolico meccanismo

Il meccanismo escogitato è quello di considerare virtualmente in ferie i docenti in quei giorni in cui non si tengono le lezioni.

E ciò può avvenire per i più disparati motivi.

Non solo ad esempio durante le vacanze di Pasqua o Natale, ma anche durante “i ponti”, oppure se la scuola è chiusa per causa neve o in quanto La sede di seggio elettorale.

Le ferie “a sorpresa”

Ciò significa che il dipendente non può né programmare né tanto meno scegliere i giorni in cui andare in ferie.

Le ferie “ad insaputa” del dipendente

Non solo; ma il fatto che non viene adottato alcun provvedimento formale non consente al dipendente di sapere se si trova o meno in ferie, in modo da poter rifiutare di partecipare ad un eventuale impegno collegiale  fissato in un periodo in cui non si tengono le lezioni.

I “giorni residui”

Può comunqueverificarsi che – pur sottraendo i giorni di “chiusura della scuola”- restino dei giorni di ferie maturati.

Occorre infatti considerare che i dipendenti hanno diritto a 30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32 a partire dal quarto anno di servizio.

Tali numeri vanno però parametrati al servizio svolto; se si inizia a lavorare ai primi di settembre con contratto al 30 giugno, si presta servizio per 10 mesi e non per l’intero anno, per cui i giorni di ferie spettanti saranno circa 25.

Probabilmente, nel caso dei docenti di scuola primaria che non abbiano molti impegni nel mese di giugno, col meccanismo considerato, la scuola riuscirà ad azzerare i giorni di ferie maturati.

Sarà più difficile farlo nel caso di docenti della scuola dell’infanzia per i quali le lezioni durano fino al 30 giugno oppure ad esempio per i docenti della scuola media, spesso impegnati con gli esami fino alla fine del mese.

In questi casi, i cosiddetti “giorni residui” devono essere liquidati.

Occorre sempre controllare

E’ purtroppo risaputo che spesso i docenti non hanno un’adeguata conoscenza delle norme contrattuali e non è certo la prima volta che succede che- per pigrizia o dimenticanza- le segreterie dimenticano di provvedere al pagamento. Il consiglio pertanto è di verificare il numero dei giorni di ferie maturati e i giorni residui, informandosi presso l’ufficio del personale.

Ma è corretta tale prassi?

Assolutamente no.

Per ammissione dello stesso Ministero, negli ultimi mesi si assiste ad un “sempre maggiore contenzioso” per la monetizzazione delle ferie non godute.

La Cassazione ha infatti stabilito che “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.

Pertanto, è indispensabile che il Dirigente Scolastico abbia invitato “espressamente e in forma scritta il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite”, “avvisando quest’ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l’indennità sostitutiva”.

A quanto ammonta tale indennità?

Si sta parlando di almeno 1.500 euro per ogni annualità, con possibilità di richiedere gli arretrati per gli ultimi dieci anni.