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La legge 104 ha la priorità sulla chiamata diretta?

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Sono molti i docenti che chiedono chiarimenti sul rapporto di precedenza fra legge 104 e chiamata diretta, strumento cardine della legge 107/2015.

In particolare si chiede se il diritto di priorità nella scelta della sede per chi fruisce della precedenza relativa alla legge 104 è valida anche per chi è su ambito e se, una volta scelta tale sede, questa precedenza possa garantire al titolare di non cambiare sede senza il proprio consenso anche al termine dell’incarico triennale assegnatogli dal dirigente.

A tal proposito è bene ricordare, come riporta anche Italia Oggi, che la legge 104/92 è una norma speciale, che stabilisce una serie di vantaggi a tutela dei portatori di handicap e di chi li assiste.

In questo caso, i beneficiari di tale norma possono pretendere il loro diritto di restare vicino alla persona portatrice di handicap, anche nel caso la normativa generale dovesse prevedere disposizioni di segno contrario.

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E in tal caso, la legge 107, ha previsto espressamente che deve comunque essere garantita l’applicazione della legge 104/92, confermando di fatto la precedenza della legge 104 sulla chiamata agli albi.  

Infatti, il diritto di priorità nella scelta della sede e l’inamovibilità d’ufficio devono essere garantiti ai titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92, sia ai portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore ai 2/3 (art. 21) sia a chi assiste in via esclusiva (art. 33) parenti portatori di handicap grave (art. 3, comma 3).
La norma, pertanto, si applica quindi anche se si è titolari su ambito.

 

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