Una bocciatura al biennio del Liceo Scientifico, scaturita dal mancato superamento degli esami di recupero in Latino, è finita al centro di un contenzioso giudiziario. I genitori di uno studente di seconda liceo hanno infatti impugnato davanti al TAR Piemonte la deliberazione del Consiglio di classe che ha decretato la non ammissione del figlio alla classe terza. Nonostante una valutazione complessiva positiva durante l’anno scolastico, le prove di recupero sostenute a fine estate si sono concluse con un voto finale di quattro, confermando secondo i docenti il permanere di gravi carenze.
A sostegno del ricorso, i genitori hanno presentato un’articolata serie di censure contro l’operato dell’istituto scolastico. Tra le argomentazioni principali spiccava la media scolastica di 7,20 registrata dallo studente durante l’anno, unita al fatto che la decisione di bocciatura era stata presa a maggioranza con il voto contrario di quattro docenti. La famiglia ha inoltre contestato il voto attribuito allo scritto di recupero (5-), ritenuto vicino alla sufficienza, e la presunta inadeguatezza del corso di recupero estivo, caratterizzato da un numero di ore ridotto rispetto all’anno precedente e dall’inserimento nell’esame orale di argomenti asseritamente non trattati nei ripassi, come la proposizione concessiva, il verbo fio o il dativo di possesso. Infine, i ricorrenti hanno lamentato irregolarità nella composizione del Consiglio di classe per la sostituzione di tre docenti e presunti errori nell’applicazione delle griglie di penalizzazione del testo scritto.
Con la sentenza n. 2024/2026, la Seconda Sezione del TAR Piemonte ha respinto integralmente il ricorso. I giudici amministrativi hanno sottolineato un principio fondamentale di diritto scolastico: eventuali carenze della scuola nell’organizzazione o nell’erogazione dei corsi di recupero non inficiano la legittimità della bocciatura. Il giudizio di ammissione deve infatti fondarsi esclusivamente sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte dall’alunno, indipendentemente dal supporto offerto dall’amministrazione.
Entrando nel merito delle valutazioni, il Tribunale ha chiarito che una media voti superiore alla sufficienza non preclude la sospensione del giudizio né tantomeno garantisce la promozione automatica di fronte a gravi lacune nelle materie oggetto di recupero. I dettagliati giudizi analitici e le correzioni apposte dalla docente sull’elaborato scritto e durante il colloquio orale (chiuso con un netto 4) hanno fornito una motivazione solida e congrua alla decisione del Consiglio di classe. Anche le censure riguardanti la sostituzione dei professori e il calcolo dei punteggi della griglia per i “travisamenti” sono state dichiarate infondate, risultando tutte coperte da regolari decreti del dirigente scolastico e da un’applicazione coerente dei criteri di correzione.
Il ricorso si è dunque concluso con la conferma definitiva della non ammissione dello studente alla terza liceo. A carico dei genitori è stata disposta anche la condanna in solido al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito.