Un alunno iscritto al primo anno della scuola secondaria di primo grado si è visto negare l’ammissione alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2024/2025. La motivazione dell’istituto scolastico non riguardava l’impegno o i voti – rivelatisi sufficienti anche nel secondo quadrimestre -, bensì la sola “frequenza scolastica discontinua” determinata da un elevato numero di assenze. Le assenze, tuttavia, erano collegate e giustificate da una particolare sindrome e da uno stato ansioso sofferti dal minore e debitamente documentati dai genitori con apposita certificazione medica.
Di fronte al ricorso presentato dai genitori con l’assistenza dei propri legali, il TAR Liguria (Sezione Prima) con sentenza 601/2026 si è espresso sulla legittimità della decisione presa dall’istituto. La normativa vigente (art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 e art. 5 del D.Lgs. 62/2017) richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per la validità dell’anno scolastico. La medesima legge, affiancata dalle Circolari del Ministero dell’Istruzione (n. 20/2011 e 1865/2017), attribuisce però alle scuole la facoltà di concedere deroghe straordinarie in casi eccezionali, inclusi i gravi e documentati motivi di salute, a condizione che le assenze non impediscano al consiglio di classe di valutare l’alunno.
I giudici amministrativi genovesi hanno ritenuto il ricorso fondato e il provvedimento della scuola manifestamente illegittimo. Avendo lo studente dimostrato un apprezzabile sforzo sotto il profilo del rendimento scolastico conseguendo la sufficienza nelle materie, l’istituto avrebbe dovuto applicare la deroga prevista per motivi di salute. Con la sentenza, il TAR ha annullato definitivamente la bocciatura e consolidato l’iscrizione dello studente alla classe seconda, nella quale era già stato inserito con riserva a seguito di un’ordinanza cautelare.
Mentre l’azione di annullamento dell’atto è stata accolta, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza dei genitori diretta ad accertare in via autonoma un diritto soggettivo al passaggio di classe, ribadendo la natura tecnico-discrezionale della valutazione scolastica. È stata inoltre respinta la richiesta di risarcimento dei danni, non essendo stato provato alcun danno da perdita dell’anno o da presunto trattamento scorretto dell’istituto. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.