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Bocciato in prima media nonostante i bei voti nel primo quadrimestre, la famiglia fa ricorso ma il TAR dà ragione alla scuola: necessario tutelare lo studente

La vicenda giudiziaria nasce dall’impugnazione presentata dai genitori di uno studente di un Istituto comprensivo statale contro la decisione del Consiglio di classe di non ammetterlo alla seconda media. Nella scheda di valutazione finale dell’anno scolastico, i docenti avevano motivato la bocciatura evidenziando un impegno saltuario e superficiale, una scarsa autonomia organizzativa e il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in ben cinque discipline. Di fronte al provvedimento, la famiglia si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendone l’annullamento.

Il “giudizio predittivo” ordinato dal tribunale e la riconferma della scuola

Accogliendo inizialmente l’istanza cautelare della famiglia con ordinanza del 3 settembre 2026, il TAR Veneto, con sentenza 01979 /2026 del 19 ottobre 2026 ha imposto all’amministrazione scolastica di riesaminare il caso. In particolare, i giudici hanno richiesto alla scuola di effettuare un “giudizio prognostico predittivo”, ossia di verificare se il minore avesse concrete possibilità di recuperare le proprie lacune nel corso dell’anno scolastico 2026-2027 qualora fosse stato promosso.

In risposta all’ordinanza, il Consiglio di classe si è riunito l’8 settembre 2026 e ha confermato all’unanimità la non ammissione dello studente. Secondo i docenti, dover recuperare contemporaneamente gravi carenze pregresse e assimilare i nuovi programmi di seconda media avrebbe costituito un carico non sostenibile, esponendo lo studente a stress emotivo e ansia tali da pregiudicarne il benessere. La ripetizione della prima classe è stata quindi ritenuta la scelta più idonea per consolidare gli apprendimenti fondamentali prima di proseguire il percorso.

La battaglia della famiglia: “Un calo solo recente, il primo quadrimestre era positivo”

I genitori hanno impugnato anche il nuovo verbale di riesame tramite motivi aggiunti, sostenendo la sproporzione della misura. A supporto della loro tesi, la famiglia ha evidenziato come nel primo quadrimestre il figlio avesse un’unica insufficienza in Matematica (voto 5), a fronte di risultati brillanti in altre materie, tra cui due 9, due 8 e quattro 7, elemento che avrebbe dimostrato un calo solo recente e non un deficit strutturale. I ricorrenti hanno inoltre lamentato il mancato ricorso a strategie alternative (come l’ammissione con riserva), la mancata considerazione del passaggio dell’alunno a un altro istituto e presunti vizi di forma nella verbalizzazione e nei tempi della seduta.

La sentenza del TAR: prevale la discrezionalità tecnica e il benessere del minore

Con la decisione pubblicata all’esito della camera di consiglio del 15 ottobre 2026, il TAR ha respinto il ricorso dei genitori, confermando la legittimità dell’operato dell’istituto.

Richiamando la disciplina del D.Lgs. n. 62/2017 e le indicazioni ministeriali (nota prot. n. 1865/2017), i giudici hanno ricordato che nella scuola secondaria di primo grado la promozione è la regola generale anche in presenza di valutazioni insufficienti, ma la bocciatura resta facoltativa e legittima se sostenuta da un’adeguata motivazione. Il tribunale ha stabilito che il percorso di recupero deve risultare non solo teoricamente possibile, ma anche pienamente sostenibile per lo studente in età evolutiva. Inoltre, le valutazioni positive del primo quadrimestre non sono state ritenute decisive, giacché la prima fase della prima media svolge una funzione prevalente di continuità con la scuola primaria. Trattandosi di una valutazione di discrezionalità tecnica priva di illogicità o manifesta irragionevolezza, il tribunale ha concluso che le valutazioni pedagogiche del Consiglio di classe non possono essere sostituite dall’opinione della famiglia.

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