Registrati

Bocciato con cinque insufficienze, per il TAR la promozione non è un automatismo se la certificazione DSA è tardiva, mancano le competenze base e lo studente non frequenta i corsi di recupero

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 00459/2026 del 3 ottobre 2026, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente, confermando la legittimità della sua non ammissione alla classe seconda. La sentenza riafferma importanti principi in materia di valutazione scolastica, discrezionalità tecnica dei docenti e limiti nell’adozione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il caso: sette insufficienze a metà anno, assenze ai corsi e diagnosi tardiva

L’andamento scolastico dello studente è stato monitorato dal Consiglio di classe lungo tutto l’anno, evidenziando criticità fin dal mese di novembre. Allo scrutinio intermedio del primo quadrimestre il quadro presentava sette insufficienze, segnalate alla famiglia insieme alle modalità di recupero. Per la disciplina di indirizzo maggiormente critica, Economia aziendale, la scuola aveva organizzato un corso di recupero di sei ore, al quale l’alunno ha tuttavia presenziato per un’ora e mezza soltanto.

Nonostante il recupero parziale di alcune materie, lo scrutinio finale di giugno si è chiuso con cinque insufficienze residue – comprese due valutazioni pari a 4 – e la delibera all’unanimità di non ammissione alla classe successiva. Soltanto a luglio 2026, a bocciatura ormai decretata, la famiglia ha fatto redigere una relazione psicologica indicante un quadro «compatibile» con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), impugnando la decisione del Consiglio di classe per presunta mancata adozione del PDP e mancata valorizzazione della condizione di bilinguismo ceco-italiano dell’alunno.

Le motivazioni del TAR: il PDP per i BES non è obbligatorio senza diagnosi formale

I giudici amministrativi hanno respinto le doglianze della famiglia, ricordando che per i Bisogni Educativi Speciali non supportati da una certificazione medica formale ai sensi della Legge 170/2010, la stesura di un PDP non costituisce un dovere automatico per l’istituto. L’opportunità di attivare interventi personalizzati per fragilità non certificate rientra infatti nella discrezionalità psicopedagogica dei docenti.

In applicazione del principio tempus regit actum, il TAR ha evidenziato che una relazione clinica prodotta dopo lo scrutinio non può essere utilizzata retroattivamente per invalidare la valutazione della scuola. I magistrati hanno inoltre escluso che il bilinguismo avesse inciso negativamente sul rendimento, rilevando che lo studente aveva conseguito la sufficienza (voto 6) proprio nella materia di Lingua Italiana.

La valutazione scolastica premia la preparazione oggettiva e la tutela dello studente

La sentenza ribadisce che la valutazione di fine anno deve esprimere un giudizio obiettivo sul livello di preparazione e sulle competenze effettivamente raggiunte dall’alunno. Il Tribunale ha sottolineato che ammettere alla classe superiore uno studente privo delle conoscenze fondamentali non ne tutela l’interesse, ma lo espone al rischio di un insuccesso ancora maggiore e a gravi difficoltà negli anni successivi.

Infine, il TAR ha giudicato legittima la scelta di non disporre la sospensione del giudizio (il recupero estivo), ritenendo del tutto ragionevole la prognosi di non recuperabilità formulata dai docenti a fronte di un numero elevato di insufficienze su contenuti annuali.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate