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La richiesta di ferie dei docenti di ruolo e di quelli a tempo determinato

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Le ferie per i docenti di ruolo e anche per i neoassunti che hanno chiesto differimento al 1° di luglio 2016 saranno regolati ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.

Inoltre ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tuti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Detto ciò si comprende che il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto nei soli mesi di luglio e di agosto e quello di ruolo entro il triennio di 34 giorni. Come funzionano le ferie per i docenti assunti a tempo determinato? Molte scuole che hanno in organico, supplenti brevi o annuali ma con contratto fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2016, mettono i supplenti in ferie d’ufficio anche retroattivo.

Infatti per costoro si parla di ferie d’ufficio anche durante le vacanze di Natale e Pasqua. Si tratta di un trattamento specifico, riservato unicamente al personale a tempo determinato, che non può fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie maturate, in quanto il loro contratto scade entro il 30 giugno.

Qual è la norma che, attualmente, regola le ferie del personale precario della scuola che termina le sue prestazioni lavorative entro il 30 giugno 2016? Si applica, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. In tale comma è scritto specificatamente che all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Inoltre il successivo comma, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite all’anno scolastico 2015-2016, non saranno più definite dall’art.19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge 228/2012. Nell’applicazione di queste ferie d’ufficio, che ricordiamolo sono imposte per legge, resta un dubbio: “È legittimo mettere in ferie d’ufficio durante una giornata in cui la scuola è chiusa e quindi non ci potrebbe essere alcuna attività collegiale o di formazione?”.

In buona sostanza non si potrebbe mettere un supplente in ferie d’ufficio in un giorno di festività o di chiusura della scuola. Invece, a quanto pare, alcuni dirigenti scolastici incuranti di questo mettono in ferie i precari anche durante i giorni di chiusura della scuola abusando della legge.