Con il decreto dello scorso 2 marzo (riportato sulla G.U. Serie generale n. 139 del 17 giugno 2011), Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha definito, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 270/2004 e dell’ art. 1, comma 4 del D.I. n. 87/2009, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, individuata nell’allegato che costituisce parte integrante del decreto stesso.
I relativi corsi di laurea magistrale istituiti dalle università sono finalizzati a formare laureati con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all’art. 29 del D.L.vo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.
I crediti formativi universitari (Cfu) dei suddetti corsi di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno per studente. In considerazione dell’elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo, la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al 30%.
Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica dell’adeguatezza della personale preparazione ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale.
L’esame finale dei corsi (consistente in due prove, una di carattere applicativo, relativa ad un intervento pratico-laboratoriale, l’altra di carattere teorico-metodologico, con una discussione di un
elaborato scritto) ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio dell’attività professionale del restauratore di beni culturali. Tale esame è organizzato in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Miur e la commissione è composta da sette membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da due membri designati dal Mibac, scelti tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno dieci anni, nonché da 2 membri designati dal Miur.
A decorrere dall’anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle stesse classi revisionate ai sensi del D.M. 28/12/2010. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale cui fa riferimento il decreto del 2 marzo 2011 agli studenti dei corsi di laurea L-41 e L-43 di cui, rispettivamente, al D.M. del 4/8/2000 e al D.M. del 16/3/2007, nonché di laurea specialistica della classe 12/S (D.M. 28/11/2000) e di laurea magistrale LM-11 (D.M. 16/3/2007). Gli atenei ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i Cfu già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell’ordinamento didattico dei suddetti corsi, fermo restando l’obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 Cfu di laboratorio necessari.