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Le ferie non godute non danno automaticamente diritto al compenso sostitutivo

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La Direzione generale del personale della Scuola e dell’Amministrazione Ufficio I, con la nota prot. n. 452  del 2 agosto 2002, richiamando la C.M. n. 8 del 12 febbraio 2002, ha reso noto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non condivide la prassi introdotta dall’accordo tra le due Amministrazioni, secondo cui sia sufficiente, per la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie non godute, compilare l’apposito tabulato annuale a cura delle Istituzioni Scolastiche, senza la necessaria emanazione del provvedimento formale.

Detto provvedimento amministrativo, debitamente documentato, come recita la nota "deriva dalla necessità di assicurare, alla fattispecie in esame, il rispetto di una duplice condizione di legittimità, venuta meno, ad avviso dell’organo di controllo, per le seguenti ragioni: da un lato, perché la censurata prassi annullando di fatto il controllo preventivo delle Ragionerie provinciali, contravviene alle previsioni legislative che dispongono la verifica di legalità su tutti gli atti dai quali derivi una spesa, o che abbiano comunque effetti finanziari sul bilancio dello Stato; dall’altro lato, perché la mera mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal C.C.N.L. a precisi presupposti e condizioni".

La nota esclude quindi che il pagamento possa essere effettuato sulla base della presentazione di un semplice tabulato che, se da un lato è utile per il calcolo della liquidazione, dall’altro non può sostituire un atto amministrativo dovuto.

Nella nota si sollecitano i Dirigenti Scolastici ad adottare i provvedimenti amministrativi in forma cumulativa, allegando a ciascuno di essi la tabella, opportunamente compilata, trasmessa dalla competente Direzione Provinciale del Tesoro.

La tabella deve contenere  l’indicazione degli anni d’incarico, per la determinazione del numero di giorni di ferie spettanti e la dichiarazione che la mancata fruizione delle ferie scaturisce da improrogabili motivi di sevizio.
In quest’ultimo caso, al decreto va unita la domanda a suo tempo presentata dall’interessato e la comunicazione di diniego dell’amministrazione contenente la specificazione dei motivi di servizio che hanno determinato il rigetto della richiesta.
Se le ferie non godute sono dovute alla partecipazione agli esami, deve essere allegata alla dichiarazione la certificazione a firma del Presidente della Commissione d’esame.