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Le relazioni fra mondo della formazione e commissari

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Si deciderà a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, la sorte del concorso a Dirigente Scolastico 2017, dopo che il 2 luglio scorso la III sezione TAR Lazio ha decretato l’annullamento della prova scritta del Concorso e di ogni atto successivo.
Due sentenze pilota, pubblicate nella stessa giornata in cui sono state discusse, concludono  il primo grado della Giustizia amministrativa, assorbendo i ricorsi di circa 2000 bocciati alla prova scritta presentati al Tar Lazio.
Facilmente intuibili le ragioni della pronuncia del G.A. in primo grado. I ricorsi collettivi e quelli individuali vertevano su temi comuni e, quindi, il Presidente del Tar ha operato la scelta di emettere una sentenza breve, valutando che, tra gli undici punti oggetto di contestazione, l’incompatibilità di alcuni tra i Commissari fosse quello estendibile a tutti i ricorsi e non necessitasse di ulteriore accertamento istruttorio,  che avrebbe comportato tempi lunghi di attesa ed incertezze per tutti gli attori coinvolti nella vicenda.
L’Incompatibilità suddetta, a giudizio del Tar, non investe solo la procedura di correzione degli elaborati assegnati alle Sottocommissioni di cui facevano parte i commissari coinvolti, ma travolge l’intera procedura. Infatti,  nella plenaria del 25.01.2019 i suddetti commissari avevano  partecipato alla stesura collegiale della griglia di valutazione avvenuta , come risulta dagli stessi allegati al verbale forniti dal Miur.
Non è superfluo ribadire che i Commissari in questione avevano svolto preparazione e/o formazione e, nell’accettare il ruolo di commissario al Concorso DS, avevano dichiarato di non essere incorsi in situazioni di incompatibilità.
Dal punto di vista amministrativo i fatti sono oggettivi, incontestabili e documentati, nonché reiterati perché già concretizzati nei precedenti Concorsi a Dirigente Scolastico.
All’indomani della Sentenza ha avuto inizio il carosello dei commenti, molti dei quali si avventurano in valutazioni di Diritto amministrativo, quando ancora il CdS non si è pronunziato sulla richiesta di sospensiva della sentenza del Tar. Si rileva che gli orali del concorso allo status quo procedono, in pendenza della sentenza esecutiva di annullamento del Tar.
Non è mia intenzione, dunque, riproporre questioni di Diritto sulle quali si esprimeranno i Giudici, quanto invece rispondere ai tanti, troppi formatori ed Associazioni di settore  che si sono catapultati a difesa dell’intera procedura concorsuale, subito pronti a sostenere le ragioni dei circa 3300 idonei ed a bollare i ricorrenti.

Sugli idonei e sui ricorrenti spendo solo due parole: non assistiamo ad un combattimento tra galli; i diritti maturati dagli idonei sono lì, sotto i nostri occhi, così come sono lì all’attenzione della Giustizia i 2000 ricorrenti e le sentenze motivate del Tar…  e lì sotto gli occhi di Idonei e Ricorrenti ci sono i formatori / commissari.

Dovremmo avere tutti chiaro, internamente alla scuola, aldilà del Diritto amministrativo che è di pertinenza di Giudici e di Avvocati, che esiste un diritto Etico che, puntualmente violato da certuni, consegna le sorti del concorso e di 5000 persone al Diritto amministrativo, proprio come avvenuto nei concorsi precedenti.
Non perché ci sono i “bocciati ricorrenti”, ma perché vige un malcostume che parte ab imis.
E’ forse il business della formazione che consegna ogni Concorso alla Magistratura?
Mariarosaria Albano