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29.12.2025

Legge di bilancio 2026: Le novità previste per il personale della scuola

Approvata al Senato, con voto di fiducia, la legge di bilancio per il 2026, si avvia a essere definitivamente approvata alla camera nella giornata del 30 dicembre 2025 con le seguenti misure riguardanti il personale scolastico:
• Esteso a 14 Anni il Limite d’Età del Figlio per i Congedi Parentali;
• Divieto di nominare supplenti fino a 10 giorni nella scuola secondaria;
• Monitoraggio delle supplenze;
• Organici dell’autonomia annuali e non più triennali;
• Maggiori controlli sui permessi della legge 104/92.

Esteso a 14 Anni il limite d’Età del Figlio per i Congedi Parentali

Il comma 219 al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione, al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è stata aumentata l’età dei figli per i quali si può chiedere il congedo parentale da 12 a 14 anni.

Divieto di nominare supplenti fino a 10 giorni nella scuola secondaria

Il comma 224 della legge finanziaria, modificando il comma 85 dell’art. 1 della legge 107 dispone che il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti, titolari su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado, assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. Fermo restante che il docente, ove impiegato in gradi d’istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza.

Monitoraggio delle supplenze

La legge di bilancio del 2026 al comma 516, introduce la disposizione che attribuisce al Ministero dell’istruzione e del merito il monitoraggio quadrimestrale:
• Delle assenze del personale scolastico, distinto per ordine e grado d’istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale;
• Delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione;
• Delle spese per supplenze brevi e saltuarie.
Comunicandone le risultanze al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

Destinazione dei risparmi

Il comma 517 dispone che gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alla copertura delle supplenze fino a 10 giorni con l’organico dell’autonomia saranno destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al 10 per cento del Fondo stesso, tenuto conto dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie e degli esiti del monitoraggio.

Organici dell’autonomia annuali e non più triennali

Il comma 520 modifica il comma 64 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponendo che l’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; fermo restante che può essere definito previsionalmente l’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento.

Organico posti potenziamento

Al comma al comma 522 è disposto che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione e al monitoraggio qualora ove la riduzione fosse prevista con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa.

Organico personale ATA

Il comma 524 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è determinata annualmente.

Maggiori controlli sui permessi della legge 104/92

Il comma 723 dispone che l’INPS accerti, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per lo svolgimento di tali verifiche l’INPS può avvalersi di altri enti o dei medici della sanità militare. Fermo restante che le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INPS e a carico delle amministrazioni richiedenti.

Maggiori controlli sui congedi parentali

Il comma 724 estende i controlli oltre che alla legge 104/92 ai congedi straordinari a sostegno della maternità e della paternità, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, spettanti ai lavoratori pubblici e privati e al fine di rafforzare i controlli dispone che le pubbliche amministrazioni, devono inserire le informazioni relative all’evento fruito e al relativo soggetto assistito.

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