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Licei musicali, giudizio di ottemperanza: il Tar della Campania nomina il prefetto di Salerno

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Dopo tutte le altre sentenze del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato, arriva pure una sentenza del Tar della Campania: il ministero dell’istruzione dovrà ripristinare la seconda ora settimanale di primo strumento musicale nel primo e nel secondo anno di corso nei licei musicali.

A tale scopo, viste le resistenze del Ministero, nomina il prefetto di Salerno a ottemperare  al giudizio.

Dunque, anche il Giudizio di ottemperanza è stato favorevole ai ricorrenti e il Miur ha 30 giorni di tempo dalla data della notifica per ripristinare il maltolto, e qualora l’amministrazione non dovesse procedere entro tale termine, il collegio ha già nominato il prefetto di Roma come commissario ad acta assegnando ulteriori 30 giorni per l’esecuzione.

La vicenda grottesca col Miur attendista e distratto

La vicenda, come è noto, nasce da un ricorso collettivo, accolto dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato, contro il Miur che aveva disposto la riduzione delle ore di insegnamento del primo strumento musicale nel primo e nel secondo anno di corso da due a una sola ora settimanale.

La riduzione dell’orario di insegnamento frontale del primo strumento era stata motivata dal ministero dell’istruzione con le carenze della dotazione organica. Ma i giudici hanno spiegato che tale carenza «non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei».

Questo ciò che stabilisce il Tar della Campania:

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Salerno – con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario dello stesso ufficio – quale commissario ad actaper procedere in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di trenta giorni, con spese a carico della resistente.

Successivamente, tale commissario depositerà presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 – l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del medesimo d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. Giustizia del 30 maggio 2002.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio tenuto dall’amministrazione resistente sull’istanza avanzata dai ricorrenti il 31 novembre 2017;

2) ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di pronunciarsi su tale istanza, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte;

3) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Prefetto di Salerno – con facoltà di delega ad altro idoneo funzionario dello stesso ufficio – quale commissario ad actaper procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta giorni;

4) condanna l’amministrazione medesima alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché al pagamento dei compensi e delle spese eventualmente necessarie per l’intervento del commissario ad acta, che saranno liquidati con separato decreto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.