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Licenziabili i soprannumerari in esubero

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Posto fisso addio. Il Governo ha deciso di applicare una norma contenuta nel decreto Bassanini del 1993 (oggi articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001) che dispone il collocamento in cassa integrazione (disponibilità) per 2 anni, nei confronti dei soprannumerari incollocabili.

Trascorso il biennio di disponibilità, durante il quale i "cassaintegrati" della scuola percepiranno l’80 per cento dello stipendio tabellare e dell’indennità integrativa speciale (senza la retribuzione professionale docente) i docenti saranno licenziati senza possibilità di opporsi.

Prima di arrivare al licenziamento, però, i docenti interessati potranno frequentare dei corsi di riconversione professionale al termine dei quali, l’Amministrazione verificherà la possibilità di riassorbirli nell’amministrazione scolastica oppure in altri comparti.

I docenti che rifiuteranno la riconversione o il ricollocamento saranno messi subito in cassa integrazione e poi saranno licenziati. Il rischio di subire questo trattamento è particolarmente alto per i docenti di educazione tecnica e di educazione fisica: classi di concorso che soffrono da anni una situazione di esubero strutturale.

Fermo restando che la stessa sorte potrebbe toccare anche alle maestre elementari dopo l’entrata a regime del maestro unico, previsto nella bozza della Finanziaria di quest’anno.