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Lo Snals sollecita il Ministro a dare esecuzione alla sentenza del Tar sulla riduzione oraria nei tecnici e nei professionali

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La sentenza 3527/2013 del Tribunale amministrativo del Lazio ha detto no alla riduzione oraria, che peraltro incideva proprio sulle materie professionalizzanti, imposta nel 2010 dal  Ministero dell’istruzione nelle classi intermedie degli istituti tecnici e degli istituti professionali . Lo Snals si era opposto proponendo ricorso al Tar. Ora che la sentenza è passata in giudicato (come già segnalato in un precedente articolo) e l’Amministrazione non ha ancora provveduto a emanare gli atti normativi per ripristinare gli orari degli istituti tecnici e professionali, Marco Paolo Nigi, segretario generale dello Snals-Confsal ha inviato al titolare del Ministero di Viale Trastevere la seguente lettera:
 
“Onorevole Ministro,
come Le sarà stato sicuramente partecipato, il Tar Lazio, con decisione n. 3527/2013, passata in giudicato, ha annullato:
–          il regolamento sugli istituti professionali di cui al D.P.R. n. 87/2010 nella parte in cui, all’art. 5, comma 1, lett. b), determina, senza indicazione dei criteri, l’orario complessivo per gli istituti professionali;
–        il regolamento sugli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010 nella parte in cui, all’art. 5, comma 1, lett. b), determina, senza indicazione dei criteri, l’orario complessivo per gli istituti tecnici;
–        il decreto interministeriale n. 61/2010 nella parte in cui, nelle premesse, all’art. 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti tecnici;
–        il decreto interministeriale n. 62/2010 nella parte in cui, nelle premesse, all’art. 1 ed alle allegate tabelle, ha individuato le classi di concorso destinatarie della riduzione di orario per gli istituti professionali;
–        i decreti interministeriali nn. 95 e 96 del 2010 nelle parti in cui hanno confermato le riduzioni di orario dei due decreti interministeriali predetti.
       Nella parte motiva della sentenza si legge, tra l’altro:
Ø  “che sostanzialmente la riduzione del 20% dell’orario scolastico nelle seconde e terze classi degli istituti professionali e nelle seconde, terze quarte classi degli istituti tecnici è destinata ad incidere sulle materie caratterizzanti i corsi, determinando una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, fissati con il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226, senza che siano chiari i criteri in base ai quali tale riduzione debba essere effettuata, se non il mero dato numerico percentuale, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e di continuità formativa;
Ø  “che non appare infatti revocabile in dubbio la circostanza che i decreti impugnati, operando una riduzione dell’orario di insegnamento di talune discipline, hanno inciso sui contenuti culturali e didattici e sulla struttura degli istituti professionali e tecnici, significativamente rifluendo sulla formazione impartita ai discenti dai predetti istituti e proprio per la circostanza che le due disposizioni sopra citate appaiono sancire soltanto tagli di orario”;
Ø  “che le materie oggetto di riduzione sono proprio quelle caratterizzanti il corso oltre che, nella stragrande maggioranza dei casi, l’italiano”.
La sentenza chiosa con una considerazione di spiccata valenza sindacale, come di seguito si riporta: “Tutto ciò senza considerare che l’indiscriminata riduzione di un’ ora per ciascuna delle materie cosiddette caratterizzanti i vari bienni degli istituti tecnici e professionali….ha le sue ovvie ed incontrollabili ricadute in termini di organico e dimensionamento delle classi che divengono insufficienti a sopperire all’incremento delle iscrizioni…….e ciò comporta, come dedotto in ricorso, il mancato assolvimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanciti dall’art.15 del D.lgs n. 226/2005 che stabilisce come l’iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato  anche in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea, rappresentano assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 76/2005 e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all’allegato A, pure citato nelle premesse dei regolamenti”.
Orbene, appare superfluo sottolineare come tale pronuncia incida radicalmente sulla struttura dell’offerta formativa e didattica che gli istituti tecnici e professionali debbono garantire agli studenti.
Non si vuole entrare in questa sede nel merito degli effetti occupazionali che gli atti annullati hanno comportato. 
Non ci si può tuttavia esimere dall’osservare come, a seguito del loro annullamento e delle ragioni che hanno condotto il Tar ad assumere una così severa decisione, si è determinato un autentico vuoto normativo.
Vuoto che non può essere colmato se non adottando atti in linea con le prescrizioni del Tar che, per la loro puntualità, logicità e per il loro rigore sistematico, sono destinati a costituire il necessario punto di partenza per una rinnovata azione amministrativa volta, finalmente, a valorizzare la realtà scolastica, centro di aggregazione umana, sociale e culturale.

Si resta in attesa di un doveroso riscontro e, in particolare, di conoscere quali iniziative codesto On. Ministro intende adottare per ripristinare l’orario di legge negli istituti tecnici e professionali”.