Dai primi di settembre ci sono novità per i lavoratori che si assentano per malattia e non riescono a ottenere immediatamente una visita dal proprio medico curante. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato le indicazioni relative alla data di inizio della prognosi riportata nel certificato medico, consentendo, a determinate condizioni, il riconoscimento della tutela previdenziale anche per il giorno precedente alla redazione del certificato.
La novità riguarda in particolare le visite effettuate presso l’ambulatorio del medico curante, finora escluse dalla possibilità di riconoscere retroattivamente il primo giorno di malattia.
A decorrere dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico in caso di visita ambulatoriale, purché tale giornata non coincida con un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale.
Resta fermo il rispetto del periodo massimo assistibile previsto dalla legge.
La nuova interpretazione tiene conto delle difficoltà che possono incontrare i lavoratori nell’ottenere tempestivamente un appuntamento medico. L’INPS richiama, in particolare, la progressiva diminuzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei loro carichi di lavoro e la diffusione degli accessi ambulatoriali programmati.
L’obiettivo è evitare che il lavoratore venga penalizzato per ritardi nella visita dovuti all’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.
Il riconoscimento retroattivo non è comunque generalizzato.
La circolare stabilisce che la possibilità di far decorrere la tutela previdenziale dal giorno precedente alla certificazione non si applica quando tale giornata è un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.
In queste circostanze, infatti, l’INPS richiama la possibilità per il lavoratore di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, comunemente conosciuto come guardia medica.
Non viene inoltre introdotta una possibilità indiscriminata di certificare periodi di malattia precedenti alla visita: l’estensione riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, secondo le condizioni indicate dall’Istituto.