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Prima Ora | Notizie del 22 giugno

Malattia del personale, nuove regole per il riconoscimento delle tutele: comprese anche strutture extra-ospedaliere per salute mentale, dipendenze patologiche e disturbi alimentari

Con la circolare 65 del 16 giugno 2026, l’INPS ha aggiornato i criteri per il riconoscimento dell’indennità di malattia, adeguandoli ai nuovi modelli assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale. L’obiettivo è garantire la tutela previdenziale anche per cure che, pur non essendo ricoveri ordinari, determinano un’effettiva incapacità lavorativa.

Equiparazione al ricovero ospedaliero

Vengono ora assimilati al regime del day hospital e del ricovero:

  • Attività ambulatoriali complesse, day service e percorsi diagnostico-terapeutici integrati.
  • Osservazione Breve Intensiva (OBI) e Degenza Breve (DB) presso il Pronto Soccorso.
  • Strutture residenziali per salute mentale, dipendenze patologiche e disturbi alimentari (DNA), a condizione che siano accreditate dal SSN, dotate di cartella clinica, équipe multidisciplinare e garantiscano assistenza sanitaria continuativa.

Equiparazione alla malattia comune

I periodi di permanenza in strutture a prevalenza socio-educativa o prive di responsabilità sanitaria diretta sono invece trattati come malattia comune. In queste fattispecie, così come per i trattamenti semiresidenziali, il lavoratore ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità presso l’indirizzo della struttura stessa.

Per ottenere l’indennità nei casi equiparati al ricovero, resta fondamentale la presentazione di idonea documentazione o del certificato di dimissione rilasciato da un medico della struttura.

Come funzionano le fasce di reperibilità nelle comunità terapeutiche?

Nelle comunità terapeutiche, il funzionamento delle fasce di reperibilità dipende dalla classificazione del soggiorno del lavoratore operata dall’INPS in base alla natura della struttura.

Ecco come si distinguono i due casi principali:

  • Comunità a prevalenza socio-educativa o permanenza semiresidenziale: quando la struttura è priva di assistenza sanitaria diretta o il trattamento è limitato alla sola permanenza diurna (semiresidenziale), il periodo è equiparato alla malattia comune. In questo caso, permane l’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che il lavoratore deve osservare facendosi trovare presso l’indirizzo della comunità stessa.
  • Comunità in regime sanitario: se la comunità garantisce assistenza sanitaria, dispone di un medico responsabile, cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI), la permanenza residenziale è assimilata al ricovero ospedaliero. In queste circostanze, la tutela previdenziale segue le regole del ricovero e non viene menzionato l’obbligo delle fasce di reperibilità tipiche della malattia comune.

Quale documentazione serve per giustificare l’assenza dal lavoro?

La documentazione necessaria per giustificare l’assenza dal lavoro varia a seconda che il trattamento sia equiparato a un ricovero ospedaliero o alla malattia comune:

  • Casi equiparati al ricovero ospedaliero: per le permanenze residenziali in strutture che garantiscono assistenza sanitaria (come comunità terapeutiche accreditate o centri per i disturbi della nutrizione), il lavoratore deve esibire il certificato di dimissione, completo di diagnosi, rilasciato da un medico in servizio presso la struttura. Anche per l’ospitalità notturna presso i Centri di Salute Mentale (CSM), è necessaria la documentazione che attesti formalmente il ricovero breve.
  • Casi equiparati alla malattia comune: per le permanenze in strutture a prevalenza socio-educativa, per i trattamenti semiresidenziali o per i periodi di “dimissioni protette” non trascorsi in ospedale, è richiesta un’idonea certificazione medica che attesti l’effettiva incapacità lavorativa.
  • Accesso alle comunità per dipendenze: l’ingresso in queste strutture avviene solitamente a seguito di una valutazione e certificazione di tossicodipendenza o alcol-dipendenza rilasciata dai Servizi per le Dipendenze Patologiche (Ser.D.) del SSN.

In tutti i casi di malattia comune, oltre alla certificazione, resta l’obbligo per il lavoratore di rispettare le fasce di reperibilità presso l’indirizzo della struttura.

LA CIRCOLARE

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