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Maturità, il TAR conferma la bocciatura: “I voti numerici bastano, no alle griglie da concorso per la scuola”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) ha respinto il ricorso presentato da uno studente di un istituto di istruzione statale di Padova (indirizzo grafica e comunicazione) contro il giudizio di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di studi. La sentenza (n. 01762/2026), emessa all’esito della camera di consiglio del 3 settembre 2026, ha confermato la piena legittimità della bocciatura decisa dal Consiglio di classe.

I fatti e le contestazioni dello studente

La vicenda trae origine dallo scrutinio finale del 6 giugno 2026, quando il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione dell’alunno alla Maturità a causa delle valutazioni insufficienti riportate in quattro discipline: Matematica (voto quattro), Italiano (voto cinque), Tecnologie dei processi di produzione (voto cinque) e Organizzazione e gestione dei processi produttivi (voto cinque). A sostegno del provvedimento, i docenti avevano verbalizzato gravi lacune pregresse, frequenza discontinua nel secondo quadrimestre con assenze in coincidenza di verifiche, disinteresse verso le opportunità di recupero offerte e difficoltà di dialogo con la famiglia.

Impugnando la decisione ad agosto 2026, la difesa dello studente ha lamentato un presunto “eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e motivazione contraddittoria”. Tra i principali motivi di gravame, il ricorrente faceva notare che le medie del secondo periodo sfioravano la sufficienza (5,56 in Tecnologie, 5,45 in Organizzazione e 5,69 in Italiano), che le assenze erano giustificate da motivi sanitari e che la scuola non avrebbe attivato adeguate iniziative di sostegno. Inoltre, lo studente sosteneva che il solo voto numerico, senza griglie valutative predeterminate o motivazioni analitiche, fosse insufficiente a soddisfare l’onere motivazionale, analogamente a quanto accade nei concorsi pubblici.

La decisione del TAR: inapplicabili le regole dei concorsi

I giudici amministrativi hanno respinto l’impostazione del ricorso, chiarendo la netta distinzione tra ambito concorsuale e ambito scolastico. Secondo il TAR, la scuola persegue innanzitutto finalità formative, motivo per cui lo scrutinio finale non richiede griglie analitiche o motivazioni dettagliate. L’uso del voto numerico risponde infatti a esigenze di standardizzazione, immediata comprensibilità ed economicità amministrativa, inserendosi all’interno di un percorso di valutazione continuo tra docenti e studenti.

Il Tribunale ha ribadito che la relazione esplicativa del Consiglio di classe costituisce espressione di discrezionalità tecnica, la quale non può essere sindacata dal giudice amministrativo se non nei casi estremi di palese illogicità o contraddittorietà. Una semplice lettura alternativa dei fatti proposta dallo studente in sede giudiziaria non è sufficiente a inficiare il giudizio dei docenti.

I principi di diritto confermati dalla sentenza

Nella motivazione della sentenza, il TAR Veneto ha richiamato una serie di consolidati orientamenti giurisprudenziali:

  • Valore ostativo dell’insufficienza: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017, il possesso di un voto inferiore a sei decimi anche in una sola disciplina ostruisce l’ammissione alla Maturità, rendendo irrilevante la media complessiva o la sufficienza in altre materie.
  • Nessun fine sanzionatorio: la non ammissione non costituisce una punizione, ma un provvedimento con finalità educative e formative, volto a permettere allo studente di ripetere l’anno per colmare le lacune di apprendimento.
  • Irrilevanza delle carenze organizzative dell’istituto: eventuali mancanze della scuola nella predisposizione di corsi di recupero o negli obblighi informativi verso la famiglia non invalidano la bocciatura, che deve fondarsi esclusivamente sul livello di preparazione oggettivamente dimostrato dall’alunno.

Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato respinto con la compensazione integrativa delle spese di lite e l’ordine di oscuramento delle generalità dello studente a tutela della riservatezza.

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