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Mobilità 2018/2019, importantissima la sezione allegati

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Sulla mobilità 2018/2019 è calato un silenzio assordante. Dalla prima bozza di OM presentata due settimane fa ai sindacati, i docenti e gli educatori, dovrebbero potere presentare la domanda di mobilità territoriale e professionale a partire dal 3 aprile per terminare il 26 aprile 2018.

ALLEGATI DA PRESENTARE INSIEME ALL’ISTANZA DI MOBILITA’ 2018/2019

L’ultima sezione del modello di domanda per la mobilità è denominata “indicazioni allegati”, in tale sezione si dovranno aggiungere gli allegati e le dichiarazioni personali per consentire la valutazione del punteggio della mobilità. Nello specifico nella domanda di trasferimento è obbligatorio allegare la dichiarazione dell’anzianità di servizio, questa dichiarazione va compilata utilizzando l’allegato D che si trova sul sito del Miur nell’apposita sezione della mobilità , poi, per chi ha almeno un triennio di servizio continuativo nella stessa scuola, c’è da redigere la dichiarazione della continuità, in tal caso si compila l’allegato F riferito all’ anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nell’istituto di titolarità.

Per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, è obbligatorio allegare una dichiarazione personale, ai sensi dell’art. 46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che attesti la residenza o il luogo di cura del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli, la loro data e luogo di nascita.

La dichiarazione personale suddetta può essere anche cumulativa, quindi è possibile anche attestare, oltre le esigenze di famiglia, il possesso di altri titoli valutabili, come ad esempio il concorso ordinario per esami e titoli di livello pari o superiore al ruolo di titolarità, le specializzazioni biennali, i corsi di perfezionamento o master annuali di 1500 ore e 60 CFU, altre lauree oltre quella di accesso al ruolo di titolarità, dottorato di ricerca, corsi CLIL, senza doverli presentare con certificazione. Per beneficiare del punteggio aggiuntivo di 10 punti “una tantum” è obbligatorio dichiarare il triennio, compreso tra il 2000/2001 e il 2007/2008, in cui il docente non ha presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall’anno precedente, si era già titolari.

Per le varie precedenze previste ai sensi dell’art.13 del CCNI della mobilità 2017/2018, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. In particolar modo per la legge 104/92, occorre produrre specifica certificazione medica della commissione medica, presentandola anche in formato cartaceo all’ATP della provincia di titolarità, che di fatto è l’ufficio scolastico presso cui verrà inviata, e successivamente valutata, la domanda di mobilità.