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Mobilità 2019-2022, arriva la pubblicazione dell’ipotesi di CCNI

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In contemporanea all’approvazione della legge di bilancio 2019 alla Camera dei deputati, al Miur si lavora per la firma ufficiale della nuova ipotesi di CCNI mobilità triennale 2019-2022. La firma ufficiale dell’ipotesi CCNI mobilità e la sua pubblicazione avverrà domani 31 dicembre 2018 in extremis alla fine dell’anno.

Abolizione definitiva degli ambiti e della chiamata diretta

Come previsto dalla legge di bilancio 2019 gli ambiti territoriali e la chiamata diretta vengono definitivamente aboliti per legge, quindi il CCNI mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.

Quante e quali preferenze si possono esprimere

A partire dalla domanda di mobilità 2019/2020, i docenti potranno scegliere fino ad un massimo di 15 preferenze. Se vorranno i docenti che presenteranno istanza di mobilità, potranno anche scegliere 15 preferenze di scuola, inserendo il codice puntuale dell’Istituzione scolastica che, in caso di Istituti comprensivi o Istituti di Istruzione Superiore, saranno codici “unici”.

Il docente che presenterà, presumibilmente verso aprile 2019, la domanda di mobilità, potrà, in un unico modulo di domanda, indicare preferenze di scuola, comune, distretto scolastico e di province. In particolare potrà, se lo ritiene opportuno, inserire i codici di comuni di vari e province italiane, di distretti scolastici di varie province italiane e i codici di varie province italiane, il tutto fino ad un massimo di 15 preferenze.

Le fasi della nuova mobilità

Già a partire dalla mobilità 2019/2020 si torna alle vecchie fasi territoriali. Spariscono gli ambiti e la chiamata diretta, tornano la fase comunalela fase tra comuni diversi della provincia e la fase interprovinciale. In buona sostanza prima verranno trattati i movimenti all’interno del comune di titolarità, poi quelli tra comuni della stessa provincia di titolarità e infine quelli interprovinciali su più province diverse da quella di titolarità. La richiesta di trasferimento per tutte queste tre fasi viene presentata compilando, tramite le istanze online del Miur, un unico modello di domanda. In tale modello c’è una sezione dedicata alla scelta delle preferenze che potranno essere al massimo 15.

Per i docenti che volessero richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra, possedendo altre abilitazioni ed avendo superato l’anno di prova, dovranno compilare altri modelli di domanda uno per ogni classe di concorso richiesta. È utile specificare che il docente che volesse fare domanda di passaggio di ruolo la potrà fare per un solo ruolo, solo se ha superato l’anno di prova, e per tutte le classi di concorso per cui è abilitato. In tal caso potrà presentare la domanda di passaggio di ruolo contestualmente alla domanda di trasferimento e al passaggio di cattedra, ma potrà scegliere preferenze, sempre al massimo 15, diverse da quelle scelte per il trasferimento.

Chi rimarrà bloccato per un triennio dopo la mobilità?

Il contratto di mobilità 2019-2022 ha dovuto anche recepire la disposizione prevista nell’art.22, comma 4, lettera a1), del CCNL scuola 2016-2018, in cui è specificato che le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge; al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente.

I casi in cui scatta il vincolo triennale sono essenzialmente due: 1) Se il docente ottiene a domanda volontaria, e senza fruire di alcuna precedenza, una scuola indicata con preferenza puntuale nel modulo di domanda; 2) Se il docente ottiene il trasferimento, all’interno del proprio comune di titolarità, in una scuola o espressa puntualmente come nel caso 1) o una scuola del distretto sub-comunale del comune di titolarità espresso come codice sintetico.

Per i docenti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti (ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale, non ci sarà nessun blocco triennale della mobilità, ovvero potranno richiedere domanda volontaria di trasferimento già per l’anno scolastico 2020/2021.

I beneficiari della precedenza di cui all’art.13 del CCNI mobilità (quello che regola il sistema delle precedenze e dell’esclusione dalle graduatorie interne di istituto), se non soddisfatti in scuola del comune di residenza propria o di residenza del familiare da assistere, ma soddisfatti in scuola di altro comune non subiranno nessun vincolo triennale.