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Mobilità 2024/25, ecco il testo dell’accordo siglato il 21 febbraio [PDF]

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Nella giornata del 21 febbraio è stato siglato l’accordo che va ad integrare e modificare il CCNI Mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022, relativo al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.

L’accordo in questione ha permesso di integrare il CCNI vigente per applicare già ai trasferimenti del prossimo anno scolastico le novità introdotte dal CCNL sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso.

In particolare, il CCNI pone l’attenzione alle esigenze familiari del personale della scuola e, in particolare, alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili.

Infatti, l’art. 34, comma 8, del CCNL prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis deld.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figliodi età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con lapersona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

RIVEDI LA DIRETTA

Il CCNI siglato il 21 febbraio, dopo il comma 3 dell’art. 2, e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI aggiunge, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, prevedendo quanto segue:

“Ai sensi dell’art. 34, comma 8, delCCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunquesia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre ilraggiungimento della maggiore età.

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5febbraio 1992, n. 104;

c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 cherivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto condisabilità grave;

2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza dipatologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);

3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidantidei soggetti di cui al punto 2);

4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza dipatologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);

5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenzadi patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge30 marzo 1971, n.118.”

L’ACCORDO