La riduzione degli organici e il numero calante degli studenti iscritti, determinano ineviatabilmente un aumento dei docenti perdenti posto e messi in mobilità d’ufficio o domanda condizionata. Rispondiamo con piacere al quesito di una nostra lettrice: “una docente X che, due anni fa, è risultata soprannumeraria nella scuola A, di conseguenza è stata pertanto trasferita con “movimento a domanda condizionata” nella scuola B. L’anno scorso, la docente è stata dichiarata nuovamente soprannumeraria pure nella scuola B e, quindi, trasferita con “movimento a domanda condizionata” nella scuola C, dove, per l’anno in corso, è attualmente titolare e in servizio; nella sua domanda di soprannumerarietà, presentata lo scorso anno, la docente aveva chiesto sia di rientrare nella scuola A (in quanto ex soprannumeraria) sia di condizionare la domanda sulla scuola B (per non uscire, se si fosse determinato un posto libero); in assenza di posti vacanti in entrambe le scuole, è stata però portata nella scuola C. Quando, in previsione dell’ a. s. 2027/28, la docente in questione vorrà avvalersi del diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità, dove lo potrà legittimamente esercitare a questo punto? Verso la scuola B, la scuola A o entrambe?
Per rispondere con precisione al quesito posto dalla nostra lettrice, dobbiamo riepilogare la situazione della docente X rispetto la normativa sulla mobilità 2027/2028:
1) La docente X durante l’anno scolastico 2024/2025 era titolare nella scuola A ed è stata individuata perdente posto per l’anno scolastico 2025/2026;
2) Quindi ha prodotto la domanda cartacea (inviandola per PEC all’USP di titolarità) per l’anno 2025/2026, condizionando tale domanda al rientro nella scuola A;
3) L’1 settembre 2026 è stata assegnata alla scuola B richiesta tra le preferenze della domanda di mobilità;
4) Durante l’anno scolastico 2025/2026 è stata nuovamente individuata perdente posto per l’attuale anno scolastico 2026/2027;
5) Quindi ha nuovamente prodotto domanda di mobilità condizionata per il 2026/2027 per non perdere la possibilità di restare nella scuola B in caso di mancanza di rientro nella scuola A, avvalendosi quindi della precedenza per il rientro nella scuola A di precedente titolarità e ponendo come prima preferenza la scuola A. Tuttavia ha condizionato la domanda nuovamente per la scuola B , inserendo tra le preferenze dopo la prima preferenza della scuola A, anche la scuola C.
6) L’1 settembre 2026 ha avuto come sede di nuova titolarità la Scuola C.
Se i 6 passaggi suddetti sono quanto realmente accaduto alla docente X, allora per la mobilità 2027/2028 avrà due possibilità di manovra:
1) Richiedere il rientro con precedenza nella scuola A, come prima preferenza e quindi decidere di ancorare il diritto alla precedenza alla scuola A, in seguito nelle preferenze potrà inserire anche la scuola B, D, E….ma resterà deciso che Lei punterà al rientro sulla scuola A ( per i successivi 8 anni);
2) Potrà richiedere il rientro con precedenza nella scuola B (rinunciando per i prossimi 8 anni a rientrare nella scuola A), ma dovrà a quel punto chiedere precedenza per scuola B e come prima preferenza scuola B, di seguito potrà aggiungere altre preferenze come per esempio scuola A, D, E… In tal caso resterà deciso che punterà al rientro sulla scuola B ( per i successivi 9 anni).