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19.03.2026

Mobilità 2026/2027: La valutazione del servizio non di ruolo

Con l’avvicinarsi delle operazioni di mobilità docenti 2026/2027, molti insegnanti si interrogano sui criteri utilizzati per la valutazione dei servizi ai fini del punteggio. Non si tratta solo del servizio prestato nel ruolo di appartenenza, ma anche di quello svolto in situazioni diverse.

In particolare, assume un ruolo rilevante la valutazione del servizio non di ruolo, che comprende esperienze lavorative svolte prima della nomina in ruolo o in contesti differenti. Le modalità di calcolo sono stabilite dal CCNI sulla mobilità 2025/2028 e presentano differenze importanti tra mobilità volontaria e d’ufficio.

Mobilità docenti 2026/27: servizio pre ruolo come si valuta

Ai fini della mobilità docenti 2026/2027, particolare rilevanza riveste la valutazione del servizio prestato non solo nel ruolo di appartenenza, ma anche il servizio prestato fuori ruolo o in ruolo diverso.

L’allegato 2 al CCNI sulla mobilità, al punto B relativo alla valutazione del servizio prestato fuori ruolo, anche nella scuola dell’infanzia, dispone che lo stesso sia valutato in modo diverso a seconda che si tratti di mobilità volontaria o di mobilità d’ufficio.


Nel dettaglio:
• Per la mobilità volontaria, il servizio è valutato 6 punti, sia se prestato nello stesso ruolo di titolarità, sia se prestato di ruolo o pre-ruolo, anche nella scuola dell’infanzia, in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, purché riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera;
• Per la mobilità d’ufficio, il servizio è valutato 4 punti per anno scolastico se prestato fuori ruolo nello stesso ruolo di titolarità; se invece il servizio prestato, sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell’infanzia, è stato svolto in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, purché riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, è valutato 3 punti.

Gli anni di servizio anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza o prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza sono valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza.

Mobilità docenti 2026/27: altri servizi valutati come non di ruolo

Nell’ambito della mobilità docenti 2026/2027, oltre al servizio pre ruolo, sono previsti diversi casi specifici in cui il servizio viene comunque valutato come servizio non di ruolo, secondo quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità.

In primo luogo, il servizio con retrodatazione giuridica è considerato come servizio pre ruolo quando, pur essendo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore a quella economica, non sia stato prestato alcun servizio oppure il servizio non sia stato svolto nel ruolo di appartenenza.

Sono inoltre valutati come servizi non di ruolo:
• il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica;
• i servizi prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado nei Paesi dell’Unione Europea, equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, purché debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

Per quanto riguarda il servizio come supplente, questo è valutato come servizio non di ruolo se prestato per almeno 180 giorni oppure in modo continuativo dall’1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.

È inoltre considerato servizio non di ruolo anche il servizio pre ruolo prestato nel sostegno senza specializzazione, cioè senza il prescritto titolo, in scuole speciali o su posti di sostegno.

Un’ulteriore casistica riguarda i docenti di ruolo con contratto a tempo determinato: il servizio prestato in una classe di concorso o tipologia di posto diversa da quella di titolarità (art. 47 del CCNL 2019/2021) è valutato come servizio non di ruolo.

Infine, il servizio militare o il sostitutivo servizio civile è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di rapporto d’impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.

Mobilità docenti 2026/27: casi particolari nel calcolo del punteggio

Nell’ambito della mobilità docenti 2026/2027, sono previsti alcuni casi particolari che incidono sul calcolo del punteggio, sia per il servizio di ruolo sia per il servizio non di ruolo.
Per quanto riguarda il raddoppio del punteggio, il servizio effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio. Tale raddoppio si applica anche nei casi di mancata prestazione del servizio dovuta a gravidanza, puerperio, servizio militare o servizio civile, in conformità alle disposizioni vigenti.

Un’altra situazione riguarda il docente in aspettativa per motivi di famiglia. In questi casi, il punteggio relativo ai servizi, sia di ruolo sia non di ruolo, è attribuito per intero a condizione che, nell’anno scolastico interessato, il docente abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario, l’anno non può essere valutato e non viene attribuito alcun punteggio.

Infine, i periodi di congedo disciplinati dal decreto legislativo 151/2001, sia retribuiti sia non retribuiti, relativi a maternità, paternità, congedo parentale e malattia del figlio, devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Mobilità docenti 2026/27: dottorato, ricerca e scuole paritarie

Nell’ambito della mobilità docenti 2026/2027, sono previste ulteriori situazioni specifiche relative al riconoscimento del servizio ai fini del punteggio.
Per quanto riguarda il servizio di dottorato o come ricercatore, al personale docente di ruolo che abbia frequentato corsi di dottorato di ricerca o che sia stato assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio.

In particolare, tale servizio è riconosciuto:
• come servizio di ruolo, se svolto nello stesso ruolo di appartenenza;
• come servizio in altro ruolo, se non svolto nel ruolo di appartenenza.
Sono inoltre considerati utili anche gli anni di servizio svolti come ricercatore a tempo determinato dal personale docente già di ruolo.

Per quanto riguarda invece il servizio nelle scuole paritarie, questo non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
Fanno eccezione alcuni casi specifici, in cui il servizio è invece valutabile:
• Il servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate;
• Il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia comunali paritarie;
• Il servizio prestato nelle scuole secondarie pareggiate.

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