Con il nuovo anno scolastico alle porte, il tema della mobilità docenti torna centrale per molti insegnanti alle prese con cambiamenti organizzativi e ridefinizione degli organici. Le operazioni di dimensionamento della rete scolastica stanno infatti modificando l’assetto di numerose istituzioni, incidendo direttamente sulla distribuzione del personale docente.
Accorpamenti tra scuole, confluenza di plessi e, in alcuni casi, la chiusura di istituti comportano l’applicazione di regole precise previste dal CCNI 2025/2028. In questi casi, la gestione dell’utilizzazione dei docenti segue criteri ben definiti che è importante conoscere per comprendere cosa accade nelle diverse situazioni.
Con l’accorpamento delle scuole o dei plessi scolastici o con la chiusura di istituzioni scolastiche, il CCNI 2025/2028, all’articolo 18, dispone come procedere per l’utilizzazione dei docenti nei seguenti tre casi:
• Unificazione di due o più istituzioni scolastiche;
• Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio;
• Chiusura e conseguente cessazione del funzionamento di una istituzione scolastica.
A seguito del dimensionamento scolastico, diverse scuole possono essere accorpate fra loro in un’unica istituzione scolastica. In questo caso si costituisce un unico organico, confluente in graduatorie d’istituto distinte per grado, tipologia di posto e classe di concorso, nel caso in cui si renda necessario individuare uno o più perdenti posto docenti.
I docenti che non risultano perdenti posto acquisiscono la titolarità nel nuovo istituto, mantenendo il punteggio relativo alla continuità maturato nella scuola di precedente titolarità.
I docenti della scuola accorpata, una volta rientrati nell’organico dell’istituto accorpante, vengono assegnati ai diversi plessi o sedi che costituiscono il nuovo istituto. Tale assegnazione è effettuata dal dirigente scolastico sulla base delle determinazioni degli organi collegiali.
Nel caso di posti situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico, l’assegnazione avviene salvaguardando la continuità didattica e il criterio del maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo modalità e criteri definiti dalla contrattazione di istituto.
Nel caso in cui singoli plessi, sedi o indirizzi di studio confluiscano in un’altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, tutti i docenti assegnati nell’anno scolastico precedente nei plessi interessati possono esprimere un’opzione.
Questa opzione è finalizzata ad acquisire la titolarità nella scuola di confluenza, al fine di garantire la continuità didattica.
I docenti che, nell’anno scolastico precedente, sono stati assegnati su più sedi o su più indirizzi di studio possono esercitare l’opzione scegliendo:
• La sede o l’indirizzo in cui svolgono servizio per l’intero orario settimanale;
• Oppure una sede in cui prestano servizio per una quota non inferiore al 50% dell’orario settimanale.
Sulla base dell’opzione effettuata, l’ufficio competente procede ad assegnare la titolarità ai docenti nell’istituzione scolastica scelta, prima delle operazioni di mobilità docenti 2026/27, nel caso in cui, a seguito del dimensionamento, tale istituzione abbia acquisito la sede o l’indirizzo oggetto di opzione.
I docenti in servizio nel plesso, sede o indirizzo confluito in un’altra istituzione scolastica che non esercitano l’opzione rimangono a far parte dell’organico di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari.
Essi diventano automaticamente soprannumerari qualora la scuola di titolarità risulti soppressa per effetto del dimensionamento. In tal caso, usufruiscono della precedenza prevista dall’articolo 13 del CCNI 2025/2028 per il rientro in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.
Ai fini dell’individuazione del soprannumerario, in ciascuna scuola di arrivo viene formulata un’unica graduatoria comprendente:
• tutti i docenti che hanno optato per tale istituzione scolastica
• tutti i docenti già titolari nella stessa istituzione scolastica, nel caso in cui questa abbia conservato totalmente la precedente composizione
I docenti mantengono il punteggio relativo alla continuità maturato nella scuola di precedente titolarità.
Nel caso di cessazione del funzionamento di un istituto e attribuzione delle classi a più istituti dello stesso grado, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo precise modalità.
In primo luogo, in rapporto al numero dei posti derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte, viene elaborata un’unica graduatoria comprendente tutti i docenti titolari delle scuole interessate, al fine di individuare i docenti soprannumerari.
I docenti provenienti dalla scuola in cui è cessato il funzionamento, se non individuati come perdenti posto, vengono assegnati ai posti delle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa, senza perdere il punteggio della continuità maturata.
I docenti delle istituzioni scolastiche non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto dall’articolo 13 del CCNI 2025/2028.