Nessuno sconto o deroga automatica di fronte a carenze formative rilevanti nelle materie d’indirizzo. Il TAR per il Veneto (Sezione Quarta), con la sentenza n. 01767/2026 pubblicata il 7 settembre 2026, ha respinto il ricorso presentato da uno studente dell’ultimo anno di un Liceo scientifico paritario di Padova contro la decisione del Consiglio di classe di non ammetterlo all’esame di Stato conclusivo.
La vicenda trae origine dallo scrutinio finale dello scorso 5 giugno 2026, in cui il Consiglio di classe aveva bloccato l’accesso alla Maturità del giovane a causa di due valutazioni insufficienti: un quattro in Matematica e un cinque in Inglese.
Tramite il proprio legale, lo studente aveva impugnato il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo nel mese di luglio, sostenendo che la scuola avesse violato i propri stessi criteri di valutazione previsti dal PTOF, i quali definiscono la bocciatura come extrema ratio in presenza di «gravi e diffuse insufficienze». Tra le censure sollevate vi erano inoltre il mancato ricorso alla deroga prevista dalla legge per l’ammissione in presenza di un voto insufficiente, la presunta assenza di interventi di recupero adeguati dopo il 14 maggio e la mancata valorizzazione del percorso di maturazione personale compiuto dal ragazzo. L’istituto scolastico paritario ha invece scelto di non costituirsi in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 3 settembre 2026, il Collegio ha ritenuto il ricorso del tutto infondato.
Nella motivazione, i magistrati hanno ricordato la regola generale fissata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 62/2017, secondo cui l’ammissione all’esame di Stato richiede la sufficienza (almeno sei decimi) in ciascuna disciplina. La possibilità di ammettere in deroga uno studente con un voto negativo costituisce un’ipotesi eccezionale affidata alla discrezionalità della scuola e non rappresenta un diritto automatica.
Il Tribunale ha inoltre ribadito i capisaldi della giurisprudenza in materia scolastica:
Entrando nel merito del quadro scolastico del ricorrente, i giudici hanno evidenziato come il giudizio formulato dal Consiglio di classe fosse ampiamente motivato. Per quanto riguarda Inglese, lo studente non aveva raggiunto gli obiettivi minimi anche per una mancata attivazione personale rispetto alle verifiche offerte. Per Matematica, la grave insufficienza riguardava concetti e competenze di base indispensabili per il profilo di un liceo scientifico.
Trattandosi proprio della disciplina oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato, il Consiglio di classe aveva correttamente espresso una prognosi negativa sul probabile esito dell’esame. A nulla è valso infine il richiamo alla “maturazione personale” dell’alunno, elemento che per legge non può supplire alla mancanza delle competenze didattiche essenziali.
Il ricorso è stato dunque integralmente respinto.