Con la sottoscrizione del CCNI 2025/2028 avvenuta il 10 marzo 2026, il sistema della mobilità per il personale ATA si avvia verso la sua fase operativa. Le domande per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte dal 23 marzo al 9 aprile, tramite accesso con SPID o CIE.
Ecco come compilare la domanda con i tutorial del prof Lucio Ficara.
Per il personale ATA non vige il vincolo triennale — ad eccezione degli ex DSGA — e il sistema delle precedenze opera esclusivamente nella mobilità territoriale, salvo per i non vedenti e gli emodializzati, la cui tutela si estende anche alla mobilità professionale. L’ordine prioritario segue una gerarchia precisa: al vertice si trovano i non vedenti e il personale in gravi condizioni di salute, seguiti dai perdenti posto trasferiti a domanda o d’ufficio, dal personale con disabilità, da chi assiste familiari disabili, dai trasferiti d’ufficio negli ultimi dieci anni in cerca di rientro, dai coniugi di militari, da chi ricopre cariche pubbliche locali e, infine, da chi riprende servizio dopo aspettativa sindacale. In caso di parità di punteggio tra due aspiranti, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
Quando l’organico d’istituto subisce una contrazione, il dirigente scolastico è tenuto, entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di trasferimento, a predisporre graduatorie interne per singolo profilo ATA. Il personale individuato come perdente posto deve presentare domanda di trasferimento prima di essere eventualmente trasferito d’ufficio. Chi presenta domanda condizionata al rientro nella sede di titolarità è considerato a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio: può indicare preferenze anche fuori comune, ma deve includere, prima di queste, il codice del comune o distretto di titolarità. Attenzione: chi indica preferenze interprovinciali prima di quelle provinciali perde il diritto al riassorbimento se soddisfatto su sede fuori provincia. La mancata presentazione della domanda comporta in ogni caso il trasferimento d’ufficio, con punteggio comunicato dal dirigente all’ufficio territorialmente competente.
Il nuovo contratto triennale introduce alcune modifiche significative rispetto al passato. Viene eliminata la ricongiunzione ai genitori ultrasessantacinquenni e l’età anagrafica dei figli per cui è possibile chiedere la ricongiunzione scende da 16 a 14 anni — limite valido anche per genitori adottivi e affidatari, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre la maggiore età. Scompare inoltre dall’ipotesi contrattuale l’art. 48 quater relativo al conferimento degli incarichi di DSGA. Secondo quanto si legge sui siti sindacali, il Ministro si sarebbe impegnato a ripristinare tale norma e a reintrodurre la possibilità di avvicinamento ai genitori ultrasessantacinquenni. Quanto ai requisiti, può presentare domanda il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, i perdenti posto, il personale docente inidoneo transitato nei ruoli ATA e quello in part-time che ha chiesto la trasformazione a tempo pieno. Per la mobilità territoriale si possono indicare fino a 15 preferenze tra scuole, distretti, comuni e province; per la mobilità professionale occorre possedere i requisiti culturali o professionali previsti per il profilo di destinazione.