Home Personale Mobilità con precedenza, il contratto la nega ma il giudice la consente

Mobilità con precedenza, il contratto la nega ma il giudice la consente

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L’ordinanza cautelare di I grado N.354/2019 del Tribunale di Cuneo, del 26 febbraio 2019, ha riconosciuto ancora una volta la illegittimità dell’art 13 CCNI mobilità 2018/2019 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento della precedenza legge 104/1992 per assistenza al disabile nei trasferimenti interprovinciali.

Passaggi ordinanza del giudice del lavoro di Cuneo

Il giudice del tribunale di Cuneo, Dott.ssa Paola Elefante, ordina al Ministero resistente, a seguito di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., patrocinato dall’avvocato Valentina Ricca della Flc Cgil e del foro di Cosenza, di riconoscere alla docente ricorrente l’applicazione del diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 L. 104/92 (per assistenza come referente unico ad un parente affine) in riferimento al suo trasferimento interprovinciale e conseguentemente di assegnare la ricorrente presso una delle sedi (vacanti e disponibili) viciniori alla sua residenza tra quelle indicate nella domanda di mobilità, secondo l’ordine di preferenza dalla stessa espresso.

Il Giudice del Tribunale di Cuneo, sez. del Lavoro, richiamando una consolidata giurisprudenza di legittimità  (Cass 29 settembre 2002 n 12692; Cass 22 marzo 2005 n 6117; Cass 15 maggio 2004 n 9290) ha osservato che: “ L’art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, ed ha enunciato il seguente principio: “l’interpretazione giurisprudenziale richiamata porta, pertanto, a ritenere che il diritto del lavoratore familiare del  disabile può, quindi, cedere solo a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa e- nei casi di rapporto di lavoro pubblico , come quello in esame- ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta. L’onere di provare la sussistenza delle ragioni ostative del diritto alla scelta della sede viciniore, grava sul datore di lavoro e – per quanto d’interesse sull’amministrazione- il quale è tenuto ad allegare e  dimostrare con riferimento al singolo posto di lavoro le concrete esigenze che impediscono la realizzazione del diritto soggettivo del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere la sede più vicina al domicilio e quindi più idonea a garantire l’attuazione del diritto della persona disabile ad una assistenza continua ( cfr Cass 23857/2017)”

“Deve pertanto ritenersi che l’art 13 CCNI, nella parte richiamata dal convenuto, sia in contrasto con una norma imperativa posta a tutela di un diritto costituzionale del soggetto disabile all’assistenza, che non ammette una generalizzata ed astratta riduzione della possibilità di trasferimenti e che pertanto esso va disapplicato”.

A seguito di tale ordinanza la docente sarà trasferita

La docente a cui era stata respinta la precedenza per la mobilità 2018/2019, a seguito dell’ordinanza suddetta, emessa da Tribunale di Cuneo, sarà trasferita definitivamente nella provincia di Cosenza e potrà partecipare alla mobilità 2019/2020 per avere una sede più vicina alla sua residenza dove assiste il parente affine che assiste come referente unica.