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Mobilità degli insegnanti di religione a.s. 2017/2018

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Il 12 aprile il Miur ha trasmesso anche l’Ordinanza ministeriale n. 220 riguardante la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Gli IRC hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un’intesa tra il Direttore Generale dell’U.s.r. e l’Ordinario Diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto concerne la mobilità territoriale a domanda, possono partecipare alle procedure per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono invece partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2016-2017 abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

 

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Con riferimento alla mobilità professionale, essa è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare alla mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente.

L’ordinanza fa inoltre presente che gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell’infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell’infanzia. Qualora abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d’intesa con l’autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell’infanzia.

Scadenze

Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato dal  13 aprile 2017 al 16 maggio 2017.

Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti è fissato al 30 giugno 2017.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 18 giugno 2017.

Presentazione delle domande

Gli IRC devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati all’Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. 

 

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