Un docente che è stato individuato perdente posto nella sua scuola X di attuale titolarità, terminato in situazione di esubero provinciale per la sua classe di concorso e assegnato al codice provinciale senza una sede, ci chiede: “Cosa dovrò fare per conoscere il mio destino per l’anno scolastico 2026/2027? C’è qualche procedura particolare da fare?” Queste domande sono particolarmente interessanti per non perdere alcuni benefici nella fase della mobilità annuale 2026/2027.
Precisiamo che il termine esubero e diverso dal termine soprannumerario. Il docente andato in esubero provinciale significa che oltre ad essere stato soprannumerario, ha anche la mancanza di titolarità su scuola. Il docente in esubero è privo di titolarità in una Istituzione scolastica ma è titolare in provincia senza sede. Il docente perdente posto in una scuola X, trasferito a domanda condizionata o d’ufficio in un’altra scuola della provincia, invece è definito come docente soprannumerario.
È utile sapere che tra i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per ciascun anno scolastico ci sono quei docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva. Tali docenti in esubero su provincia hanno il diritto ad avere una sede di utilizzazione principalmente nella scuola X di ex titolarità da cui sono stati individuati perdenti posto per l’anno scolastico 2026-2027. Ai sensi dell’art.2 , comma 1, lettera b) del CCNI utilizzazioni 2025/2028, i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità, potranno fruire della precedenza per il reintegro in fase di domanda di utilizzazione del mese di luglio 2026. Pertanto per l’anno scolastico 2026/2027 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/2017 e successivi, quindi anche il docente che ha posto il quesito che ha perso il posto di titolarità proprio per l’anno scolastico 2026/2027.
Il docente che si trova in una situazione di esubero in provincia nella “SEZIONE C” del modulo di domanda di utilizzazione dovrà rispondere in modo affermativo con un “SI” al punto 3 “il docente di cui all’art.2, comma 1 lettera a) del CCNI” come evidenziato in figura.

Il docente in esubero provinciale senza sede, si trova anche nella posizione giuridica indicata nella figura con il numero 4 “il docente di cui all’art.2, comma 1 lettera e) del CCNI“. Questo vuol dire che tale docente è anche appartenente ad una classe di concorso che in provincia è in esubero, ovvero ha un numero di titolari superiore ai posti disponibili.
Nel caso specifico dell’art.2, comma 1 lettera e) del CCNI utilizzazioni, possiamo dire che i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 9, comma 3. I docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, possono essere utilizzati su progetti di cui all’art 1, comma 65 della legge 107/2015, conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.
È bene sapere che ai sensi dell’art.8, comma 1, punto II lettera c) del CCNI mobilità annuale 2025-2028, esiste la precedenza per tutto il personale (docente, educatore o Ata) trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

I docenti perdenti posto, dopo avere espresso come prima di preferenza la scuola di precedente titolarità, potranno, in subordine, indicare le scuole del distretto subcomunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle.
L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze relative a scuole in altri comuni o altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
Per rispondere al questito del docente e dopo avere argomentato normativamente, possiamo affermare: “Il docente in esubero provinciale, senza sede, deve presentare istanza di Utilizzazione 2026/2027. Dovrà indicare in domanda il suo stato di esubero e l’appartenenza di titolarità in una classe di concorso in esubero. Potrà beneficiare del diritto alla precedenza per il rientro nella sua scuola di titolarità sia nella sua classe di concorso ma anche in altre classi di concorso per cui ha titolo o anche sui posti di sostegno“.