Home Mobilità Mobilità docenti e ATA, le domande presentate si possono revocare: come?

Mobilità docenti e ATA, le domande presentate si possono revocare: come?

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Scade oggi, 15 aprile, il termine per il personale ATA per presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2021/22. Per il personale docente la scadenza è stata il 13 aprile.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

È consentita invece la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

Revoca delle domande

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata dal personale ATA sino a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Dopodiché la richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Comunicazione a SIDI

Per il personale docente il termine per la comunicazione a SIDI è il 19 maggio, mentre per il personale ATA è il 21 maggio.

Quindi la richiesta di revoca deve essere presentata fino a 10 giorni prima di queste date.

Se l’aspirante ha presentato più domande

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia del trasferimento concesso

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, inoltre, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.

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