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Mobilità interprovinciale, nessuna precedenza per assistere il genitore malato

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I figli referenti unici che assistono il genitore in stato di gravità, non potranno fruire della precedenza per la mobilità interprovinciale 2018/2019 verso la provincia di residenza dell’assistito.

NORMATIVA SULLE PRECEDENZE PER ASSISTENZA AI FAMILARI DISABILI

È utile ricordare che nell’art.14 del CCNI sulla mobilità 2018/2019, che è lo stesso testo del contratto della mobilità 2017/2018 dell’11 aprile 2017 prorogato per un anno, è scritto che il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale      (ovvero nelle operazioni di assegnazione provvisoria).

È necessario specificare che all’art.13 del suddetto CCNI viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria V competente, esercita tale tutela. Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

Per cui è importante sapere che la precedenza ai sensi dell’art.33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 è consentita, anche per la mobilità interprovinciale e quindi provinciale, per assistere i figli o il coniuge che si trovano in stato di gravità.

Mentre nel caso dei figli individuati come referente unici che prestano assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene limitata solo alla mobilità provinciale (per chi è titolare nella stessa provincia del genitore da assistere), mentre per la mobilità interprovinciale la precedenza non si applica nella fase della mobilità territoriale, ma si applica, sempre ai sensi degli artt.13 e 14 nella mobilità annuale. Infatti in coda all’art.13 del CCNI della mobilità 2018/2019 è chiaramente scritto quanto segue: “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.