Dalla lettura della bozza dell’O.M. sulla mobilità per l’anno scolastico 2026/2027, poiché per il personale ATA non vige il vincolo triennale, ad eccezione degli ex DSGA, il sistema delle precedenze previsto dalla normativa, opera nella sola mobilità territoriale ad eccezione del personale disabile grave (non vedente) o personale affetto da gravi motivi di salute (emodializzato) la cui precedenza opera anche per la mobilità professionale.
In merito al funzionamento delle precedenze va specificato che le stesse operano, per il personale ATA, esclusivamente per la mobilità territoriale, ad eccezione dei non vedenti e degli emodializzati per i quali vige la precedenza anche per la mobilità professionale. L’ordine prioritario nelle precedenze che viene seguito è il seguente:
• Personale non vedente o in grave condizione di salute con precedenza assoluta;
• Personale perdente posto trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda;
• Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
• Personale che deve assistere il coniuge, il figlio con disabilità o il figlio che deve assistere il genitore con disabilità, tale precedenza è usufruibile anche da parte di chi esercita la tutela legale;
• Personale trasferito d’ufficio negli ultimi dieci anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità;
• Personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
• Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
• Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.
I trasferimenti territoriali del personale ATA si dividono in tre fasi
• La prima fase caratterizzata dalla mobilità da una scuola a un’altra nell’ambito dello stesso comune;
• La seconda fase si caratterizza per la mobilità da una scuola all’altra tra comuni diversi, nell’ambito della stessa provincia;
• La terza fase si caratterizza per la mobilità tra scuole e comuni ricadenti in province diverse;
Una fase a se stante è la mobilità professionale caratterizzata dalla possibilità data al personale ATA, avendone i requisiti, di transitare da un profilo a un altro della stessa area.
Le precedenze nella mobilità territoriale, ad eccezione dei non vedenti e degli emodializzati per i quali la precedenza è valida anche per la mobilità professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza, opera nelle diverse fasi di mobilità e in caso di parità di punteggio fra due aspiranti prevale la maggiore anzianità anagrafica.
La precedenza per il personale ATA non vedente o emodializzato ha diritto alla precedenza assoluta in tutte le tre fasi della mobilità territoriale e in quella professionale.
Per il personale ATA non vedente è obbligatorio indicare come prima sede il comune di residenza o il distretto sub comunale.
Per il personale ATA bisognoso di cure continuative, per grave malattia (emodializzati), è obbligatorio indicare come prima sede il comune in cui vi sia il centro per la specifica cura.
La precedenza per i perdenti posto, trasferiti a domanda o d’ufficio, non opera nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale, ma
opera esclusivamente all’interno della provincia e del profilo di titolarità che l’interessato occupava al momento di essere dichiarato perdente posto ed essere trasferito sia a domanda sia d’ufficio e soltanto se gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del decennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola.
Nelle operazioni di mobilità in tutte tre le fasi, ha diritto alla precedenza il personale ATA, nel seguente ordine:
• Personale ATA con un grado d’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
• Personale ATA anche non disabile che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia) a condizione che la prima sede indicata nella domanda sia il comune in cui vi sia un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
• Personale ATA appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, in situazione di gravità che usufruiscono dei permessi e che ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Premesso che dal 13 agosto del 2022 è stato abolito il referente unico e possono fare domanda anche più lavoratori per un unico familiare con disabilità; il personale ATA che deve assistere un parente disabile grave, ha diritto alla precedenza nella mobilità secondo il seguente ordine:
Il personale ATA perdente posto, trasferito d’ufficio, ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel decennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino.
Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio.
Il personale ATA coniuge o parte dell’unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata, ha diritto alla precedenza, all’atto del trasferimento d’autorità o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale del coniuge militare, nelle operazioni di II e III fase.
Fermo restante che la prima preferenza espressa si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’autorità il coniuge.
Il personale ATA chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase, alla precedenza a condizione che la prima preferenza si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza d’istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.
Il personale ATA che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale, ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima e alla seconda fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale.