Sono previsti oltre ventimila movimenti tra gli aspiranti delle mobilità Ata 2026/2027. Come di consuetudine il personale Ata che ha presentato domanda di mobilità 2026/2027 riceverà notifica in merito agli esiti sia via e-mail sia tramite notifica dell’applicazione Istanze Online.
Il risultato si può verificare anche accedendo su Istanze Online domani venerdì 12 giugno nella mattinata. Sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Territoriali, in ogni caso, saranno pubblicati, nelle ore successive alla ricezione dell’e-mail o alla consultazione sull'”Archivio” Istanze Online o su “Altri Servizi” sempre dell’Istanze Online, i bollettini dei risultati complessivi, ferma restando la possibilità di successive rettifiche per i casi previsti dal CCNI mobilità.
Se in data 12 giugno 2026, nel controllare i bollettini ufficiali della mobilità Ata 2026/2027, si dovessero trovare delle anomalie, come per esempio riscontrare che una scuola da voi espressa è stata assegnata ad altro aspirante con minore punteggio del vostro, oppure se si rileva un mancato trasferimento rispetto a chi ha una posizione di punteggio inferiore, allora è importante vederci chiaro e fare immediatamente reclamo motivato e magari relativo accesso agli atti.
Avverso gli esiti della mobilità è possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 22 giugno 2026.
È utile sapere che in fase di pubblicazione degli esiti, in caso di rilevazioni di errori, è possibile intervenire con un reclamo ad hoc per ottenere, anche in autotutela per l’Amministrazione, una rettifica immediata dei bollettini ufficiali di mobilità.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità, come esplicitato nell’art.17 del CCNI mobilità 2025-2028 del 10 marzo 2026, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17. Quindi si può attivare una procedura di conciliazione entro massimo 15 giorni dall’atto pubblicato in cui vengono lesi i diritti dell’interessato. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale.