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No ai trasferimenti degli Ata per incompatibilità ambientale

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Niente più trasferimenti puntivi per il personale Ata.
L’articolo 3 del Testo unico del 1957 (DPR 3/57) è stato abrogato espressamente dagli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 165/2001. Di qui la cessazione del relativo strumento di mobilità forzata.
Ecco il testo della nota:

Prot. n. 476
Roma, 28/09/2001

Oggetto: Personale Ata. Trasferimento per incompatibilità ambientale.

Sulla G.U. n. 112/L del 9/5/2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 che ha riordinato in un unico testo le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.Gli art. 72 e l’allegato A di cui all’articolo 71, 1° comma, fanno una elencazione di norme abrogate, tra le quali è riportato l’articolo 32 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 cui fa rinvio l’articolo 567 del D.Lvo 16/4/1994 n. 297, che disciplina il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del personale Ata. Su quanto sopra si richiama l’attenzione delle SS.LL. atteso che è stato segnalato che vengono ancora adottati provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale di personale Ata, pur essendo stato abrogato tale istituto. Con l’occasione si rammenta che l’articolo 3 della Legge 27/3/2001 n. 97 disciplina il trasferimento d’ufficio del dipendente di amministrazioni pubbliche a seguito di rinvio a giudizio dello stesso

Il DIRETTORE GENERALE – F.to Zucaro