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Non sospendere i contratti dei supplenti in attesa degli aventi diritto

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Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente in un apposita lettera, chiedendo il tempestivo intervento, presso il Direttore Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione, Giuseppe Cosentino, che in occasione delle prossime vacanze natalizie (periodo di sospensione delle attività didattiche), alcuni dirigenti scolastici hanno espresso l’intendimento di interrompere i contratti individuali di lavoro di quei supplenti che sono stati nominati con la clausola "in attesa dell’avente diritto" in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive.
Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato che tale orientamento deve ritenersi sicuramente illegittimo in quanto la sospensione del contratto individuale di lavoro prevista all’art. 37, comma 3 del CCNL 2003 per le supplenze brevi, riguarda una fattispecie diversa da quella applicabile al personale attualmente in servizio a titolo provvisorio. I contratti stipulati in via provvisoria, infatti, non possono che avere termine all’atto dell’assunzione del docente individuato come avente titolo in base alle graduatorie definitive. Non è ammissibile, è stato sottolineato, che i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie definitive da parte dell’Amministrazione determinino un ulteriore danno per il personale precario coinvolto, già costretto a subire, a più di 3 mesi dall’inizio delle lezioni, la provvisorietà dei contratti citati.