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Nuovo contratto scuola: formazione docenti remunerata ma al di fuori delle ore di lezione? Cosa stabilisce l’Atto di indirizzo

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La formazione continua è un diritto e un dovere del personale scolastico che si esplica all’interno dell’orario di servizio: è quanto ribadisce l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 firmato la scorsa primavera dall’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, per il personale del comparto dell’Istruzione e della Ricerca. Atto di indirizzo che – lo ricordiamo – sul tema della formazione docenti potrebbe essere confermato o sconfessato in qualche sua parte dal nuovo contratto scuola, appena approvato ma solo in relazione alla sezione economica, non in relazione alla questione formazione docenti.

Va chiarito cioè che l’accordo appena siglato riguarda esclusivamente la questione economica, mentre in relazione alla parte normativa c’è l’impegno del Ministero a proseguire e concludere quanto prima la trattativa al fine di regolamentare le questioni residuali già indicate nell’Atto di indirizzo: dalla mobilità alla formazione del personale scolastico, alla valorizzazione dei DSGA, al lavoro a distanza, alle relazioni sindacali e alla contrattazione di secondo livello.

SCARICA L’ATTO DI INDIRIZZO

Formazione docenti, cosa stabilirà il nuovo contratto?

Il contratto dovrebbe prevedere, nelle intenzioni del firmatario dell’atto di indirizzo, un numero di ore di formazione obbligatorie, con particolare riferimento a:

  • metodologie didattiche innovative,
  • competenze linguistiche e digitali,
  • preparazione degli allievi alla cittadinanza,
  • miglioramento delle competenze informatiche e digitali per l’utilizzo degli strumenti informatici collegati al lavoro amministrativo, nell’ottica della transizione digitale.

La formazione obbligatoria viene pagata?

Sarà una formazione remunerata, quella obbligatoria? Nell’atto di indirizzo viene usata l’espressione “nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente già presenti a legislazione vigente”, dunque sembrerebbe di sì ma bisognerà aspettare il contratto per esserne certi.

Si ribadisce anche che allo scopo di evitare oneri di sostituzione di personale e di garantire al contempo la continuità didattica, il contratto, pur riconoscendo le ore di formazione come orario di lavoro, dovrà prevedere che tali ore vengano fruite fuori dell’orario di lezione mediante una flessibilità oraria, mirata anche ad agevolare il personale che dovesse svolgere la funzione di docenza nell’ambito delle attività formative.

La formazione incentivata

Il documento Brunetta pare anche fare riferimento alla formazione incentivata prevista nel decreto 36. La formazione cioè dovrebbe comportare una vera e propria valutazione delle competenze del docente.

Ecco quanto leggiamo infatti nell’atto di indirizzo: il contratto, valorizzando l’impegno ulteriore previsto per tutto il personale e fermo restando il principio della remunerazione delle attività di formazione, potrà altresì prevedere le modalità attraverso le quali l’impegno in attività di formazione in servizio certificate, valutate e coerenti con l’attività svolta, potranno collegarsi al riconoscimento delle competenze maturate nell’ambito degli sviluppi di valorizzazione professionale, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 24 del CCNL 2006-2009.