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Obbligo vaccinale: in G.U. la legge che prevede la procedura semplificata già da quest’anno

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Sulla G.U. Serie Generale n.284 del 5/12/2017 è stata pubblicata la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.

La legge contiene l’art. 18-ter – “Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie”.

In sostanza, la norma prevede che nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e dall’inizio del calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Miur, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Nelle medesime regioni e province autonome, tali disposizioni sono applicabili già per l’anno scolastico in corso, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

La procedura semplificata

Di seguito la tempistica prevista:

  • i dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
  • Le aziende sanitarie locali territorialmente  competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, tali elenchi, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.
  • Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti scolastici invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.
  • Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza.