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31.07.2026

Orario scolastico: la norma dispone che è il Collegio docenti a deliberare i criteri generali didattici per la sua elaborazione

È utile specificare che l’orario scolastico è una precisa competenza del Dirigente Scolastico, ma nella sua formulazione è il Collegio docenti che delibera i criteri didattici generali , mentre spetta al Consiglio di Istituto definire i criteri generali di organizzazione e l’eventuale settimana corta.

Responsabilità dirigenziale sull’orario scolastico

È bene precisare che l’orario di servizio settimanale degli insegnanti è una competenza del dirigente scolastico disposto dagli artt. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici. Anche per questo motivo sarebbe inopportuno pagare con il Fondo di Istituto una commissione che svolga un compito di esclusiva competenza dirigenziale. Il dirigente scolastico ha la”responsabilità legislativa” di garantire una elaborazione dell’orario scolastico che tenga conto dei criteri didattici generali deliberati in seno al Collegio docenti.

In buona sostanza con il d.lgs. 165/2001 vengono escluse in parte dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, che spettano in via esclusiva al datore di lavoro. Tuttavia il Ds deve rigorosamente rispettare i termini del contratto collettivo nazionale e in particolare proprio per quanto è previsto dall’art.43, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021 del 18 gennaio 2024. Quindi la normativa sull’orario di servizio settimanale del docente è delineata nella parte strutturale dal contratto collettivo nazionale, lasciando al dierigente scolastico e agli organi collegiali gli aspetti organizzativi e didattici di riferimento. Per cui a decidere e formulare l’orario scolastico è sicuramente il dirigente scolastico, ma rispettando le prerogative previste dall’art.43, comma 5 del CCNL scuola 2019-2021, i principi di pari opportunità e trasparenza previsti dal d.lgs. 165/2001, ma seguendo anche le delibere ei pareri definiti in sedute collegiali.

Criteri collegiali

Il Collegio dei docenti sulla formulazione dell’orario scoalstico delle lezioni propone criteri specifici di natura didattica, applicando quanto previsto dall’art.7, comma 2 lettera b) del d.lgs. 297/94 in cui è definita la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.

Il Consiglio di istituto ha potere deliberante su alcuni aspetti dell’orario scolastico settimanale delle lezioni. Tali aspetti sono di natura strutturale, tipo per esempio prevedere la settimana corta dal lunedì al venerdì, quindi l’orario scolastico settimanale deve essere previsto in 5 giorni piuttosto che 6, oppure il Consiglio di Istituto può prevedere l’orario di inizio o di conclusione delle lezioni, quindi deliberare che per esempio l’orario delle lezioni giornaliero inizi alle ore 8,15 e finisca alle ore 13,15 o che inizi alle ore 7,50 e si chiuda alle ore 12,50. Delibere del Consiglio di Istituto che devono essere chiaramente motivate e dichiarate in apposito verbale e pubblicate all’albo come previsto dall’art.43 del d.lgs. 297/94.

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