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Ore eccedenti e precari, la nota contraddice il contratto

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La nota ministeriale è del 25 giugno (Prot. n. 1383/DIP/UO4). Il dispositivo prevede che i docenti di lingua che perdono ore debbano necessariamente completare con ore residue. Fin qui tutto normale.
Il problema viene dopo: "Successivamente" recita il provvedimento "le ore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali". Infine: "Le disponibilità residuate dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ricorrendo, in primo luogo, alla stipula di contratti conferiti in base alla graduatoria permanente provinciale".
Insomma, prima si completano le cattedre che hanno subito riduzioni di orario e poi, con ciò che rimane, si assegnano ore oltre le 18 e fino alle 24 settimanali ai docenti di ruolo. Infine, se rimane qualcosa, scattano gli incarichi di supplenza. Il contratto sulle utilizzazioni dice, invece, che gli incarichi di supplenza annuale e temporanea fino al termine delle attività didattiche devono essere conferiti prima di assegnare le ore eccedenti  ai docenti di ruolo (art.6).
E ad aumentare la confusione interviene anche la bozza di circolare sugli organici che, a proposito dell’utilizzo dei docenti di lingua, fa espresso riferimento all’articolo 6 del contratto.
E’ ragionevole ritenere che la circolare sugli organici dovrebbe prevalere sulla nota del 25 giugno.
La circolare, infatti, potrebbe addirittura configurarsi alla stregua di un atto normativo di natura regolamentare. A differenza, invece, della nota che si colloca ad un gradino più basso nella gerarchia delle fonti. In altre parole, la nota è una sorta di parere: la circolare, invece, è un atto normativo vero e proprio. Resta il fatto, però, che fino ad ora, la circolare sugli organici non è ancora stata emanata. E nel frattempo l’incertezza resta. In ogni caso, la norma pattizia deroga la norma di legge. E ciò dovrebbe confortare una eventuale ipotesi di decadenza della nota ministeriale in sede di attuazione. Ma si tratta pur sempre di un’ipotesi.

Per visionare alcuni stralci dei testi normativi a confronto, consulta la Tabella presente in "Ulteriori approfondimenti".