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Organici ATA 2018/2019, ecco la circolare Miur

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Nella giornata del 22 giugno il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota relativa agli organici ATA 2018/2019.
Al fine di consentire alle SS.LL. di definire le procedure inerenti la determinazione dell’organico e, conseguentemente, la mobilità del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola
per l’anno scolastico 2018/2019, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo schema di decreto interministeriale in oggetto unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, D, E ed F concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2018/19.
Di conseguenza anche il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili, come anticipato da questa testata, è fissato al 28 giugno, mentre la data di pubblicazione dei movimenti è calendarizzata per il 20 luglio.

Come è noto, la ripartizione triennale tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia dei dati della popolazione scolastica presenti al sistema informativo sia del dimensionamento della
rete scolastica.
La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto.

Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare.

Ecco la nota Miur sugli organici 2018/2019 ATA

Ripartizione dei contingenti

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella “A” nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale, (comprensive anche dei posti degli altri profili di
minore entità) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.
Al provvedimento sono, altresì, allegate le tabelle B, C, e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.
Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere
utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle e per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero le istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e reparti di
lavorazione nella medesima istituzione scolastica, l’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, la gestione di specifiche situazioni di disagio
locale, la presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..
In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.
Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati, solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla
medesima area contrattuale tenendo conto delle esigenze di carattere locale, evitando di creare situazioni di esubero.
Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Organico di istituto

Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito
dall’art.1, comma 334, della legge 190/2014. Pertanto non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.
In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali Provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo.
Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato
di cui alla tabella “A” allegata al decreto.

Organico D.S.G.A.

Giova richiamare l’attenzione delle SS.LL. su quanto disposto all’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente modificato ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che recita: ”negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
Il medesimo articolo 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’articolo 12, comma 1 lettera
c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 ha ulteriormente statuito che “A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonchè per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente
natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente
articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale e’ adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”.

In mancanza dell’accordo in sede di Conferenza Unificata anche l’organico di DSGA continuerà ad essere determinato, per l’anno scolastico 2018-19, con decreto interministeriale (MIUR-MEF),
previo parere della suddetta Conferenza Unificata. Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F”. dell’allegato schema di decreto interministeriale. Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2018/2019.
Le norme richiamate prevedono, come detto, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 per le piccole isole e comuni montani) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva, bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E’, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell’abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.

La determinazione dei posti da istituire, nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL., esclusivamente, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.
Di conseguenza, una volta definita la mobilità, le SS.LL. provvederanno a formulare, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche
sottodimensionate individuando, altresì, tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le
istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata.
In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.
Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti.
Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A. di ruolo.
L’alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a D.S.G.A. di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di
spesa e l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.
Ancorché istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all’abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di
D.S.G.A., da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.
Detto contingente è, pertanto, separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per gli altri profili professionali. Ne consegue che, a fronte di eventuali, future
fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell’organico di diritto, sempreché
il numero di alunni delle nuove scuole legittimi l’istituzione del posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Saranno fornite, a breve, a seguito della definizione della contrattazione in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2018/2019, le consuete indicazioni in relazione all’utilizzazione del D.S.G.A. in esubero sull’organico provinciale.

I.T.P. in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 del’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria
di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.
Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla
provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul
50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.
A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l’I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l’a.s. 2018/19, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.
I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

Assistenti tecnici

I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C.
Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico.
A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico espleti ogni attività connessa
all’attuazione dell’autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

Gestione comune di funzioni e servizi

Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse
all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015.
In proposito, si evidenzia l’opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse.

CPIA

Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Ai centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento studenti, limite ridotto a quattrocento nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per quanto
riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.
Fermo restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.
Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all’avvio dei CPIA ed al fine
di garantire l’erogazione del servizio.

Accantonamento dei posti

Si ricordano le attuali disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 58 comma 5, che di seguito si riporta: ”A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe
per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il
numero di posti accantonati non e’ inferiore a quello dell’anno scolastico 2012/2013..”.
Sono, poi, confermate le previgenti disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti. Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo
eventualmente in soprannumero, a seguito dell’ottimizzazione. In proposito, al fine di evitare aggravi di spesa, conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

Al fine della compensazione è necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2017-18. Nella tabella “E”,
allegata al presente schema di decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.

Al fine di consentire le immissioni in ruolo previste dall’articolo 1, commi da 622 a 624, legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° settembre 2018 n. 305 posti per il profilo
professionale di collaboratore scolastico per la Regione Sicilia indicato nella tabella “E” saranno disaccantonati ed i posti accantonati saranno ridotti nella misura corrispondente.
Si fa presente che, per gli ex LSU in argomento, per una corretta determinazione dei posti da accantonare, sono attivate apposite funzioni che consentono, al Dirigente Scolastico, di procedere
al puntuale accantonamento dei posti, in quanto è possibile indicare l’eventuale percentuale decimale (25%) dei posti da rendere indisponibili, come previsto dall’art.4 comma 1del DPR
119/2009. In caso di dimensionamento della rete scolastica, il personale esterno all’amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza non fruivano di servizi esternalizzati e, comunque, l’accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.
All’Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del Direttore Regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità
del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente Scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull’eventuale spezzone orario
conseguente ad accantonamento maggiore di quello dovuto.
Si evidenzia, infine, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale.
In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai
medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l’utilizzo del personale estraneo all’Amministrazione deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione
dei medesimi servizi ausiliari.

Analogo controllo sulla esattezza degli accantonamenti dovrà essere operato anche nei confronti del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, in
servizio con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.) e destinatario delle procedure di stabilizzazione i cui all’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Al riguardo per l’anno scolastico 2018-19 sono state inserite le tabelle B1 e C1, relative, rispettivamente, all’accantonamento inerente il numero di posti di assistente amministrativo e
tecnico, calcolati, ai sensi dell’art.4 comma 5 del DPR 119/2009, nella misura del 50 per cento del posto organico per ogni soggetto impegnato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa destinatario della procedura di stabilizzazione, da accantonare e rendere indisponibili ai fini della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico.
A decorrere dal 1° settembre 2018 i posti per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico di cui alle tabelle “B1” e “C1” saranno disaccantonati al fine di procedere
alle immissioni in ruolo previste dal già citato l’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si evidenzia al riguardo che, analogamente a quanto verificatosi per i posti di collaboratori scolastici coinvolti nella terziarizzazione dei servizi, il numero di posti indicati nelle tabelle B1 e C1 fa riferimento all’accantonamento attivato nell’a.s. 2017-18.
Si rimette pertanto alle SSLL l’adozione degli atti più opportuni per lo svolgimento di una attenta vigilanza affinchè le istituzioni scolastiche interessate procedano all’accantonamento del
posto sulla base delle effettive esigenze.
Infine resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.
Si evidenzia, infine, l’esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell’organico di diritto approvato, corrisponda a quella indicato nella tabella “A” relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.
A tal fine le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei dati di organico sono state rese disponibili dalla data del 15 giugno e, a seguito delle richieste pervenute dagli
UUSSRR, prorogate inderogabilmente al 28 giugno pv.