Home Precari Per i precari la giurisdizione è del giudice amministrativo

Per i precari la giurisdizione è del giudice amministrativo

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Finalmente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa sulla nota querelle sulla giurisdizione delle cause relative ai precari della scuola.

I ricorrenti erano tutti docenti precari di III fascia, ovvero privi di abilitazione all’insegnamento, e avevano impugnato con l’associazione Adida il Decreto Ministeriale sull’aggiornamento delle Gae (Graduatorie Ad Esaurimento) chiedendone l’annullamento nella parte in cui non è prevista l’integrazione con l’inserimento del personale di III fascia.

Il Tar del Lazio, dinnanzi ai ricorsi proposti dai vari sindacati e associazioni di categoria, aveva con sentenza più volte declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro.

Nel giudizio di provenienza (iudex a quo proficiscitur quaestio) non era emerso un vero e proprio elemento di fatto o di diritto tale da far dubitare sulla giurisdizione.

Tuttavia il Tar, ex art. 73, comma 3, c.p.a., aveva d’ufficio indicato alle parti la questione della giurisdizione, radicando in capo ai ricorrenti l’interesse di proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, ancora ammissibile poiché non vi era alcuna statuizione di merito nel giudizio.

Mentre i ricorrenti insistevano per la giurisdizione amministrativa, il Procuratore Generale chiedeva l’affermazione della giurisdizione ordinaria, ovvero del Giudice del Lavoro.

Le Sezioni Unite ricordano in primis il proprio orientamento, secondo cui le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle Graduatorie Permanenti non si configurano come procedura concorsuale, appartenendo così al Giudice Ordinario. Difatti vengono considerate Determinazioni assunte con i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alle quali si configurano diritti soggettivi, avendo come oggetto la pretesa della conformità alla legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l’eventuale assunzione.

Dopo tale ampia premessa, ricca di precedenti giurisprudenziali, la composizione più autorevole della Magistratura ritiene che, nel caso di specie, si verta su ipotesi diversa, poiché l’oggetto del giudizio dinnanzi al Giudice Amministrativo è la regolamentazione stessa delle GAE.

Infatti i nostri ricorrenti contestavano la legittimità della regolamentazione (con disposizioni astratte) delle Gae per ottenere l’annullamento di tale regolamentazione solo in parte qua, ovvero nella parte in cui non erano inseriti i docenti di III fascia delle Graduatorie d’Istituto.

La Corte ritiene dunque che appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia nella quale la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità alla legge degli atti amministrativi, mentre appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario la contestazione che investe esclusivamente gli atti di conferimenti degli incarichi.

Pertanto, qualora si lamenti la singola collocazione del docente nella graduatoria, con previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti anche di natura normativa sub primaria, la Corte propende per la giurisdizione ordinaria.

Ma qualora, come nel caso della class action inoltrata al Tar del Lazio contro il D.M. 44/2011, si impugni l’intera normativa delle graduatorie, è ormai pacifica la giurisdizione amministrativa.

Anche nel giudizio a quo i ricorrenti lamentavano la regolamentazione pregiudizievole per mancato inserimento nelle GAE, ma essendo censure relative direttamente al Decreto Ministeriale, sussiste la giurisdizione amministrativa.