Il Ministero Università e Ricerca ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 di autorizzazione dei posti e modalità di selezione per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2025/2026.
Il decreto detta disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2025/2026, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A.
L’allegato B contiene invece la tabella dei titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Il decreto riguarda anche i percorsi di completamento (art. 6) e il conseguimento di ulteriori abilitazioni (art. 7).
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
a) Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA;
b) Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU/CFA.
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
Se le domande di ammissione ai percorsi 60 CFU/CFA eccedono i posti autorizzati, i criteri per l’accesso sono individuati all’allegato B. Se invece le domande di ammissione dei candidati ai percorsi 30 CFU/CFA superano i posti autorizzati e riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A al decreto ministeriale del 26 gennaio 2026, prot. n. 137.
In tutti i casi i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Per l’accesso alla prova finale, è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.
Fino al 31 dicembre 2026, per i posti di insegnante tecnico pratico rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi classe pari a dodici ore.
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i Centri e di tutor tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.