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11.03.2026

Perdenti posto docenti: come avviene l’individuazione

Ogni anno, con la conclusione della fase delle iscrizioni scolastiche, le istituzioni scolastiche iniziano una serie di operazioni amministrative fondamentali per programmare il successivo anno scolastico. Si tratta di passaggi che riguardano soprattutto la definizione dell’organico dei docenti necessario per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche.

In questo contesto, uno degli aspetti più delicati riguarda la possibile presenza di docenti soprannumerari, cioè insegnanti che risultano in eccedenza rispetto all’organico assegnato alla scuola. La procedura per individuare i perdenti posto docenti segue regole precise stabilite dalla normativa sulla mobilità del personale scolastico.

Perdenti posto docenti: la procedura prevista

Dopo la chiusura delle iscrizioni, il dirigente scolastico, dopo aver fornito la relativa informazione alla RSU, al collegio dei docenti e al consiglio d’istituto, provvede a inoltrare richiesta all’UST (Ufficio scolastico territoriale) per l’assegnazione dell’organico del personale docente.

La richiesta riguarda l’organico dei docenti curricolari, di potenziamento e di sostegno, necessario per garantire il normale avvio dell’anno scolastico 2026/2027. L’UST, sulla base delle richieste e delle iscrizioni degli studenti, definisce quindi il numero di posti disponibili per ogni istituzione scolastica.

Qualora la consistenza dell’organico assegnato alla scuola risulti inferiore rispetto a quello dell’anno scolastico 2025/2026, il dirigente scolastico deve procedere all’individuazione dei docenti soprannumerari.

Per fare questo, viene elaborata una graduatoria d’istituto, utile per individuare i perdenti posto docenti e consentire loro di presentare la domanda di mobilità, che può essere condizionata o non condizionata.

Graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari

In ogni singolo istituto, il dirigente scolastico, entro 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, invita i docenti di ruolo a presentare la relativa dichiarazione.

In questa fase gli insegnanti devono dichiarare:
• I servizi prestati
• Le esigenze di famiglia
• I titoli culturali posseduti
• Eventuali modifiche intervenute rispetto alle dichiarazioni precedenti

Queste informazioni sono necessarie per consentire alla scuola di attribuire correttamente il punteggio utile alla compilazione della graduatoria interna d’istituto.

Se il docente non presenta la domanda o non dichiara i titoli valutabili ai fini della graduatoria, il dirigente scolastico provvede comunque d’ufficio all’attribuzione del punteggio sulla base della documentazione già presente agli atti della scuola.
In caso di parità di punteggio, la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Voci valutabili nelle graduatorie d’istituto

La compilazione delle graduatorie interne d’istituto per individuare i perdenti posto docenti si basa su tre principali voci di valutazione:
Servizio
Esigenze di famiglia
Titoli culturali

Per quanto riguarda il servizio, vengono valutati il servizio di ruolo, il servizio non di ruolo, quello prestato in altro ruolo e il servizio prestato senza soluzione di continuità. È previsto inoltre un bonus per i docenti che non hanno presentato domanda di trasferimento dal 2001/2002 al 2007/2008.

Le esigenze di famiglia riguardano invece situazioni legate al ricongiungimento nel comune di residenza del coniuge o dei figli minori.
Tra i titoli culturali rientra, ad esempio, il superamento di un concorso ordinario per esami e titoli, oltre ad altri titoli previsti dalla tabella che sarà allegata alla prossima Ordinanza Ministeriale.

Docenti esclusi dalle graduatorie d’istituto

Non tutti i docenti possono essere inseriti nelle graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto docenti. Sono infatti esclusi gli insegnanti che, entro la data di scadenza della domanda di mobilità, si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 13 del CCNI sulla mobilità 2025/2028, in particolare nei punti I, III, IV e VII.

Tra questi rientrano i casi di disabilità e gravi motivi di salute, come il personale non vedente o emodializzato, oppure il personale con invalidità superiore ai due terzi o che necessita di cure continuative per gravi patologie.

Sono inoltre previste tutele per chi presta assistenza a familiari con disabilità grave, come coniuge, figli o genitori, nonché per chi esercita tutela legale su persone con disabilità. Infine, sono esclusi dalle graduatorie anche i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

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