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Periodo di prova del personale ATA, ripetizione in caso di assenza prolungata per malattia? Risoluzione del contratto se l’assenza supera i 6 mesi? Pareri ARAN

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Con due orientamenti applicativi datati 17 febbraio 2025 l’ARAN ha risposto ad altrettanti quesiti riguardanti il periodo di prova dle personale ATA, in particolare in casi di assenze per malattia.

Li riportiamo di seguito.

Il dipendente in prova che si assenta per un lungo periodo di malattia, al suo rientro dovrà ripetere il periodo di prova per intero?

L’art. 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che il periodo di prova ha durata pari a 2, 4 o 6 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto.

Orientamento applicativo CIRS129

Nel caso in cui un dipendente in prova si assenti per malattia per un periodo superiore ai 6 mesi previsti dalla norma contrattuale come periodo massimo di conservazione del posto, la scuola può o deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro?

Con riferimento al caso in esame l’articolo 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che : “In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto”. La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate.

Orientamento applicativo CIRS130

Durata del periodo di prova degli ATA

Il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio scorso, all’art. 62, dispone che il periodo di prova per il personale ATA varia da due mesi a sei mesi, in base al profilo di appartenenza.

In particolare, la nuova formulazione fissa la durata del periodo di prova come segue:

a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;

b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente;

c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni (i DSGA).

La principale novità sul punto è rinvenibile nella previsione, per la figura del DSGA, di un periodo di prova che passa ora da 4 a 6 mesi.

Chi non deve svolgere il periodo di prova

Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Superamento del periodo di prova

Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Sospensione del periodo di prova

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL.

In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.

Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.

Recesso

Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti.

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

Proroga o rinnovo del periodo di prova

Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

Presupposti per la conferma in ruolo

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione.