Come ogni anno, il personale della scuola interessato alla formazione, all’aggiornamento o al conseguimento di specifiche specializzazioni ha la possibilità di presentare la domanda per usufruire di 150 ore di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio. Questa misura, storicamente disciplinata dal DPR 395 del 1988 e oggi integrata dall’art. 37 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, trova la sua regolamentazione operativa nei Contratti Collettivi Integrativi Regionali (Ccir), che fissano i criteri generali per la stesura delle graduatorie.
La possibilità di usufruire dei permessi è strettamente legata alla tipologia di contratto sottoscritto dal singolo lavoratore. È necessario distinguere tra personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e in regime di part-time.
Fermo restando che la concessione dei permessi non è automatica, l’approvazione è subordinata alla richiesta degli interessati. La domanda va avanzata tramite la direzione scolastica all’Ufficio Scolastico Territoriale (Ambito Territoriale) competente. Qualora le richieste dovessero superare il contingente disponibile, l’Ufficio provvede a elaborare una graduatoria in base a quanto stabilito nella contrattazione regionale, autorizzando i permessi fino a un massimo del 3% della dotazione organica complessiva del personale in servizio a livello provinciale.
La stesura delle graduatorie prevede, come regola generale, una scala di priorità per l’assegnazione:
I permessi hanno una durata complessiva di 150 ore per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). In questo monte ore rientrano:
Attenzione alle lezioni asincrone: la normativa e l’orientamento della giurisprudenza di Cassazione sono diventati estremamente rigidi. La visione autonoma di video lezioni registrate o lo studio individuale a casa non danno diritto alle ore di permesso.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata rigorosamente al 15 novembre di ogni anno. Qualora la scadenza dovesse ricadere di domenica o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
La domanda va inviata al Dirigente Scolastico della scuola in cui il personale presta servizio, il quale provvederà al successivo inoltro all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di competenza.
Per il personale di ruolo, in caso di trasferimento, il diritto acquisito non decade, a condizione che la nuova sede di servizio si trovi nella stessa provincia e che venga presentato il decreto di concessione alla segreteria della nuova istituzione scolastica.
Al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari e nella decurtazione dello stipendio, il dipendente ha l’obbligo di presentare alla segreteria della scuola i certificati che attestano la frequenza o la partecipazione agli esami, rilasciati dall’università o dall’ente organizzatore. La mancata presentazione della giustificazione comporta la conversione dei permessi in aspettativa senza assegni, con il conseguente recupero delle quote stipendiali già erogate da parte dell’ente pagatore.