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Permessi 150 ore diritto allo studio docenti e Ata: requisiti, scadenze, corsi ammessi e come fare domanda

Come ogni anno, il personale della scuola interessato alla formazione, all’aggiornamento o al conseguimento di specifiche specializzazioni ha la possibilità di presentare la domanda per usufruire di 150 ore di permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio. Questa misura, storicamente disciplinata dal DPR 395 del 1988 e oggi integrata dall’art. 37 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, trova la sua regolamentazione operativa nei Contratti Collettivi Integrativi Regionali (Ccir), che fissano i criteri generali per la stesura delle graduatorie.

Chi ha diritto ai permessi

La possibilità di usufruire dei permessi è strettamente legata alla tipologia di contratto sottoscritto dal singolo lavoratore. È necessario distinguere tra personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e in regime di part-time.

  • Personale a tempo indeterminato: Il personale docente, educativo, IRC e ATA operante in qualsiasi ordine e grado di scuola con contratto a tempo indeterminato ha pieno diritto a presentare la domanda per la fruizione delle 150 ore.
  • Personale a tempo determinato: Il personale scolastico ed educativo con contratto a tempo determinato annuale (scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a presentare la domanda per l’anno solare successivo. Per il personale con supplenza breve e saltuaria, la fruizione è generalmente legata a quanto previsto dai singoli contratti regionali e proporzionata alla durata del servizio prestato.
  • Personale in part-time: Per il personale scolastico con contratto part-time il diritto a richiedere il permesso è garantito, ma il monte ore massimo di 150 ore viene riproporzionato in base alla percentuale di servizio prestata.

Criteri generali e contingenti

Fermo restando che la concessione dei permessi non è automatica, l’approvazione è subordinata alla richiesta degli interessati. La domanda va avanzata tramite la direzione scolastica all’Ufficio Scolastico Territoriale (Ambito Territoriale) competente. Qualora le richieste dovessero superare il contingente disponibile, l’Ufficio provvede a elaborare una graduatoria in base a quanto stabilito nella contrattazione regionale, autorizzando i permessi fino a un massimo del 3% della dotazione organica complessiva del personale in servizio a livello provinciale.

Criteri per l’elaborazione delle graduatorie

La stesura delle graduatorie prevede, come regola generale, una scala di priorità per l’assegnazione:

  • Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza.
  • Corsi per il conseguimento di un titolo di studio di livello superiore o universitario (laurea triennale, magistrale o master specialistici).
  • Percorsi finalizzati al conseguimento di titoli abilitanti o di specializzazione (come i percorsi abilitanti per i docenti o il TFA Sostegno).

Cosa rientra nelle 150 ore

I permessi hanno una durata complessiva di 150 ore per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). In questo monte ore rientrano:

  • Le ore di lezione in presenza.
  • Il tempo di viaggio necessario per raggiungere la sede del corso.
  • Le lezioni in modalità sincrona (online in diretta), che sono equiparate in tutto e per tutto alle lezioni in presenza.

Attenzione alle lezioni asincrone: la normativa e l’orientamento della giurisprudenza di Cassazione sono diventati estremamente rigidi. La visione autonoma di video lezioni registrate o lo studio individuale a casa non danno diritto alle ore di permesso.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata rigorosamente al 15 novembre di ogni anno. Qualora la scadenza dovesse ricadere di domenica o in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda va inviata al Dirigente Scolastico della scuola in cui il personale presta servizio, il quale provvederà al successivo inoltro all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di competenza.

Per il personale di ruolo, in caso di trasferimento, il diritto acquisito non decade, a condizione che la nuova sede di servizio si trovi nella stessa provincia e che venga presentato il decreto di concessione alla segreteria della nuova istituzione scolastica.

Giustificazione obbligatoria

Al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari e nella decurtazione dello stipendio, il dipendente ha l’obbligo di presentare alla segreteria della scuola i certificati che attestano la frequenza o la partecipazione agli esami, rilasciati dall’università o dall’ente organizzatore. La mancata presentazione della giustificazione comporta la conversione dei permessi in aspettativa senza assegni, con il conseguente recupero delle quote stipendiali già erogate da parte dell’ente pagatore.

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